Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Nuovo contributo a fondo perduto
L’art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa. Per tali soggetti, il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto.
Soggetti esclusi:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto);
- i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Determinazione
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.
Scelta della modalità di erogazione
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La scelta è irrevocabile.
Presentazione della domanda
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le istanze potranno essere trasmesse dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021. Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Il contributo spetta nei limiti del “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato”.
Registri IVA precompilati
Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1106, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), rinviando per le operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri IVA precompilati e le liquidazioni periodiche IVA precompilate.
Le bozze della dichiarazione annuale IVA, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022.
Sospensione delle attività dell’agente della riscossione
L’art. 4, comma 1, lettera a), fa slittare dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.
Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio
La lettera b) del comma 1 dell’art. 4 prevede che le rate della cosiddetta rottamazione-ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti cinque giorni di tolleranza).
Proroga termini di riscossione e decadenza
Viene altresì disposto (articolo 4, comma 1, lettera b) che con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sono prorogati:
- di dodici mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999);
- di ventiquattro mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
Annullamento dei carichi
Il comma 4 dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con Partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Allerta IVA del Fisco
Il comma 14 sempre dell’art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019).
Per effetto dalla modifica, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo.
Conservazione fatture elettroniche
Il comma 16 prevede invece che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.
Proroghe adempimenti fiscali
Con il comma 19 slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche, mentre il comma 20 differisce al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.
Il comma 21 proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.
Il comma 22, infine, sposta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Reddito di emergenza
L’art. 12 riconosce l’erogazione di tre mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Adeguamenti statutari ETS
L’art. 14, comma 2, interviene di nuovo sull’art. 101 comma 2, del Codice del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117/2017), prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).
Contratti a termine
L’art. 17 dispone la proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di dodici mesi (ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Esonero contributivo per le filiere agricole
L’art. 19 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.
Esonero versamento canone unico
L’articolo 30 proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuali dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
Vengono inoltre confermate fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e di misure di distanziamento di posa in opera temporanea di strutture amovibili.
Sostegno alle grandi imprese
All’art. 37 viene prevista l’istituzione di un fondo di 200 milioni, attraverso cui saranno concessi finanziamenti della durata di cinque anni a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria.
Ristoro per annullamento di fiere e congressi
Con l’art. 38, commi da 3 a 5, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
Sarà un Decreto del Ministro del Turismo a definire la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.
Rag. Gian Paolo Tosoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA