Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 5, commi da 1 a 10, D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, relative:
alle comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31/12/2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2018;
restandone invece escluse le somme dovute a seguito dei controlli formali d cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
La sanatoria consente la definizione delle somme richieste con il pagamento di imposte, contributi e interessi: non sono dunque dovute le sanzioni e le somme aggiuntive ordinariamente richieste con le comunicazioni di irregolarità (tipicamente le spese di notifica).
La definizione agevolata è destinata ai soggetti con Partita IVA attiva al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), che hanno subito una riduzione del volume d’affari superiore al 30%, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2020 (o, per i soggetti non tenuti alla presentazione del modello IVA annuale, una riduzione dei ricavi o compensi superiore al 30%, come risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020).
A questi soggetti l’Agenzia delle Entrate invierà, a mezzo PEC o raccomandata A/R, la proposta di definizione agevolata. In caso di adesione, le somme dovute potranno essere versate con le stesse modalità e i termini previsti per i c.d. avvisi bonari.
Sarà quindi possibile corrispondere le somme dovute in forma rateale:
La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione) fino al giorno di pagamento della rata. Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme definibili già versate dai contribuenti (anche mediante l’istituto del ravvedimento operoso) restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili e neppure utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973.