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Esaminiamo di seguito le principali novità apportate al Modello Redditi 2021 PF, relativo al 2020, al fine di consentire l’indicazione dei contributi a fondo perduto percepiti, dei versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni accordate lo scorso anno e di talune agevolazioni fiscali.
L’art. 1, commi 693 e 694, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha riproposto la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, alla data del 1° gennaio 2020.
La rivalutazione ha effetti sulla quantificazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, TUIR, realizzate al momento della cessione di tali beni, consentendo di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, quello risultante dalla perizia, affrancato con il pagamento della relativa imposta sostitutiva fissata nell’aliquota unica, per terreni e partecipazioni (qualificate e non), dell’11%.
In seguito, l’art. 137, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Crescita”, ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
In considerazione della fissazione di un’unica aliquota dell’11%, nel quadro RT del Modello Redditi 2021 PF è stata eliminata la colonna aliquota della sezione VII “Partecipazioni rivalutate”.

L’art. 1, comma 513, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha previsto, con effetto dal 01/01/2020, che le attività di oleoturismo, al pari di quelle enoturistiche, rientrino fiscalmente tra le attività agricole connesse.
Di conseguenza, nella sezione III, “Attività agricole connesse”, del quadro RD del Modello Redditi 2021 PF, il campo 6 è stato rubricato “Enoturismo e/o oleoturismo”.

L’art. 1, comma 25, Legge n. 145/2018, c.d. “Legge di Bilancio 2019”, ha previsto, in deroga al primo periodo del comma 3 dell’art. 8, TUIR, che le perdite derivanti dall’esercizio d’imprese in contabilità semplificata, maturate nel 2018 e nel 2019, possano essere computate in diminuzione nel limite del 60% dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020.
Inoltre, il successivo comma 25 dell’art. 1, Legge n. 145/2018, ha previsto che le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8, comma 1, TUIR, siano computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel 2020, in misura non superiore al 60%.
Di conseguenza, nel quadro RH, rigo RH12, colonna 1, del Modello Redditi 2121 PF, è stata aggiornata la gestione delle perdite pregresse derivanti dall’esercizio d’imprese in contabilità semplificata, prevedendo che tali perdite possano essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020, nel limite del 60%.

Al fine di dichiarare i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’art. 25, D.L. n. 34/2020, dall’art. 1, D.L. n. 137/2020 e dall’art. 2, D.L. n. 149/2020, è stata introdotta la nuova colonna 1 nel rigo RE3 del terzo fascicolo del Modello Redditi 2121 PF, nella quale deve essere indicato l’ammontare dei contributi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

I contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito devono essere indicati con il codice 83 a rigo RF55 (“Altre variazioni in diminuzione”) e con il codice 47 a rigo RG22 (“Altri componenti negativi”). L’inserimento dei dati relativi ai contributi a fondo perduto è richiesto anche al fine di acquisire alcune informazioni indispensabili per l’iscrizione delle agevolazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
Nel quadro RS, rigo 480, del Modello Redditi è stata inserita la sezione “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, dove devono essere indicati i dati dei versamenti non effettuati alle ordinarie scadenze di legge, per effetto delle sospensioni riconosciute nello scorso anno a causa dell’emergenza epidemiologica.

Nelle sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C del quadro RQ del Modello Redditi è possibile fruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, nonché dell’affrancamento, ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2018 e del saldo di rivalutazione, di cui all’art. 1, commi da 696 a 704, Legge n. 160/2019.
In particolare:
Nel quadro RX del Modello Redditi è stata inserita la nuova sezione III, “Recupero ritenute riattribuite”, ove, a rigo RX58, possono essere indicati:
Nella colonna 3, in particolare, occorre riportare la somma degli importi dei righi RS6 e RS7 della colonna 6, nella colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso (per la parte non già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione) e nella colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Nel quadro RX del Modello Redditi è stata aggiunta la sezione IV, “Versamenti periodici omessi”, composta dal rigo RX59. Tale sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione del Modello IVA che, a fronte di omessi versamenti periodici dell’imposta relativi ad annualità precedenti, hanno provveduto alla regolarizzazione nel 2020, ricostituendo il credito IVA non emerso nella dichiarazione relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. La somma degli importi della colonna 8 deve essere riportata nella sezione II del quadro RX con il codice tributo “6099”.
