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In deroga all’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all’art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, l’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. La proroga trova applicazione anche in caso di esigenze di modifica di provvedimenti già deliberati.
Per l’anno 2021, pertanto, le delibere TARI potranno essere approvate dopo l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, la cui scadenza è differita al 30 aprile 2021.
Il medesimo comma 5 dell’art. 30, D.L. n. 41/2021, inoltre, prevede che la scelta di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020, possa essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno.
Si ricorda che l’art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020, prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante un’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria.
La scelta di ricorrere al mercato per la gestione dei rifiuti ha una durata quinquennale, ma può essere rettificata, previa richiesta dell’utenza non domestica al gestore del servizio pubblico, anche prima del decorso dei cinque anni.