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Con la Risposta n. 5/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso interessanti chiarimenti circa l’applicabilità della valutazione automatica di cui all’art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 346/1990, al valore degli immobili di una quota di società semplice, oggetto di donazione o successione, che non ha redatto il bilancio e neppure l’inventario.
Sul punto, si ricorda che l'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 346/1990 (c.d. TUS), prevede che il valore delle azioni delle società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie (tra le quali anche le società semplici), sia determinato assumendo, alla data di apertura della successione o della donazione, due distinti criteri:
Al ricorrere della seconda ipotesi, l'art. 14, D.Lgs. n. 346/1990, dispone che il valore dei beni immobili oggetto di donazione o successione sia costituito dal valore venale in comune commercio degli stessi.
Tale disposizione, applicabile alla valutazione delle donazioni e delle successioni ereditarie aventi direttamente a oggetto beni immobili, trova applicazione anche nell’ipotesi di valutazione della quota del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili.
La stessa, tuttavia, deve essere coordinata con la previsione di cui all'art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 346/1990, che preclude la rettifica di valore da parte degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, qualora il valore dichiarato sia almeno pari al c.d. valore tabellare (tale limitazione al potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non opera per i terreni a destinazione edificatoria).
In particolare, qualora in sede di donazione o di dichiarazione di successione della quota di una società semplice che non ha redatto né il bilancio né l’inventario, sia dichiarato, con riferimento agli immobili di proprietà della società, un valore non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, l'Ufficio non può procedere alla rettifica del valore dichiarato.
In definitiva, il criterio della c.d. valutazione automatica o tabellare di cui all’art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 346/1990, è applicabile anche al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione, della quota di una società semplice che non abbia redatto il bilancio e l’inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio della società stessa, pur con esclusione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.