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Come noto, l’art. 110, commi da 1 a 7, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, ha riproposto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.
La rivalutazione, destinata ai soggetti IRES che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio 2020, e non deve necessariamente riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (può dunque essere effettuata distintamente per ciascun singolo bene).
Gli aspetti contabili della rivalutazione sono stati recentemente esaminati dall’OIC nel documento interpretativo n. 7.
In tale documento, l’Organismo Italiano di Contabilità ha innanzitutto evidenziato che la rivalutazione può riguardare i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali, ai sensi del principio contabile OIC n. 16 e di beni immateriali ai sensi del principio contabile OIC n. 24, ancorché completamente ammortizzati.
Inoltre, possono essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati interamente imputati a conto economico.
Dalla rivalutazione sono invece esclusi i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, che possono essere rivalutati solo se già riscattati e, quindi, iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.
Come sopra anticipato, la rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2019, se approvato successivamente al 14/10/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Qualora tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2019, non possono eseguirla nel bilancio successivo.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio, un fabbricato e il terreno sottostante), occorre dunque individuare distinti valori di rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Qualora la riserva non sia stata affrancata, la stessa deve essere assoggettata a tassazione solo in caso di sua distribuzione ai soci. In tal caso, si applicano i paragrafi 64 e 65 del principio contabile OIC n. 25 e, pertanto, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.