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Nel corso del 2020 sono state introdotte alcune novità fiscali che impattano sulla compilazione del Modello Redditi 2021 PF.
Di seguito esaminiamo le modifiche e le integrazioni apportate a tale modello, al fine di rappresentare:
Con effetto dal 1° luglio 2020, il D.L. n. 3/2020 ha introdotto, in sostituzione del c.d. bonus Renzi, due nuovi istituti volti alla riduzione del cuneo fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
In particolare, a partire dal 01/07/2020 è riconosciuto un credito di 600 euro (c.d. trattamento integrativo), a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, la cui imposta è d’importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, d’importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta è di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, invece, è riconosciuta la c.d. ulteriore detrazione, dell’importo di 600 euro per i contribuenti con reddito complessivo fino a 28.001 euro. In caso di superamento della soglia di 28.001 euro, l’ulteriore detrazione diminuisce fino a giungere a 480 euro per i detentori di reddito complessivo fino a 35.000 euro. Infine, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 35.001 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Tali agevolazioni, equiparate alle altre detrazioni sul lavoro, devono essere indicate nel nuovo campo 5 di rigo RN7, ai fini della determinazione dell’ulteriore sconto d’imposta.
L’art. 119, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha istituito una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 110% delle spese sostenute nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021, per taluni specifici interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, effettuati su unità immobiliari residenziali e nei condomini.
Tale detrazione, qualora non sia oggetto di sconto in fattura o ceduta a terzi, può essere utilizzata in dichiarazione dei redditi.
Nella sezione III-A del quadro RP del Modello Redditi sono stati quindi introdotti i nuovi codici da 16 a 19, da inserire nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, al fine di esporre gli interventi agevolati di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, sistemi di accumulo integrati e spese per impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’art. 42-bis, D.L. n. 162/2019 (sia per la potenza fino a 20kW sia per quella eccedente i 20kW e fino a 200 kW).
Nel Modello Redditi PF è stata poi inserita la colonna 7 (“110%”), da barrare qualora si possa beneficiare della percentuale di detrazione del 110%, riconosciuta a fronte dei lavori che sono stati eseguiti congiuntamente ai c.d. interventi trainanti.
Negli stessi righi, inoltre, è stata inserita anche la colonna 6, “Maggiorazione sisma”, da barrare per attestare la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’aumento del limite di spesa degli interventi che ordinariamente beneficiano del 50%.
L’art. 1, commi da 219 a 224, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha istituito, con effetto dal 01/01/2020, il c.d. bonus facciate, ossia una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B di cui al D.M. n. 1444/1968. Tali interventi devono essere indicati in dichiarazione dei redditi con il nuovo codice 15, nei righi da RP41 a RP47.
Le stesse modifiche sono state inserite nella sezione IV, righi da RP61 a RP64, del quadro RP, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Tra i codici, in particolare, sono stati aggiunti quelli relativi agli interventi potenziati al 110%, previsti dall’art. 119, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 34/2019, ossia gli interventi di:
Sono stati inseriti anche:
Anche nella sezione IV del modello è stata introdotta la colonna 6 (“110%”), da barrare per le spese sostenute dal 01/07/2020 qualora in colonna 1 siano indicati i codici dei c.d. interventi trainati, individuati dai codici da 2 a 7 e da 12 a 14 e 16 (efficienza energetica, interventi antisismici e sistemi di controllo da remoto), a condizione che tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno dei c.d. interventi trainanti individuati dai sopraindicati codici 30, 31, 32 e 33.
In relazione alla detrazione del 110% riconosciuta per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti per i quali è riconosciuto il superbonus, nella colonna 6 del rigo RP56 è stato inserito l’ulteriore codice 3 (oltre al codice 2 relativo alla detrazione del 50% già prevista per le colonnine di ricarica), che deve essere utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, congiuntamente a uno dei c.d. interventi trainanti, individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione III-C.
Infine, relativamente alla detrazione IRPEF del 90% per i premi relativi all’assicurazione contro eventi sismici, stipulata contestualmente alla cessione all’impresa di assicurazione della detrazione del 110%, nei righi relativi agli oneri detraibili (da RP8 a RP13) è stato inserito il codice 81.