La Legge 160/2019, in tema di credito di imposta Industria 4.0, introduce alcune previsioni riguardanti la data certa di interconnessione dei beni che potrebbero impedire, in caso di accertamento, l’utilizzo dell’agevolazione da parte delle aziende.
Per usufruire di tale credito, sono due le date fondamentali da tenere in considerazione:
- la prima riguarda il momento in cui viene effettuato l’investimento, determinante per comprendere quale disciplina trova applicazione (Legge 160/2019 o Legge 178/2020);
- la seconda riguarda il momento in cui il bene viene interconnesso al sistema aziendale, decisivo per l’utilizzo del credito di imposta.
In merito al secondo punto, la norma prevede che il credito d’imposta 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni “generici” (ossia dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016);
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016.
Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione dei beni “Industria 4.0”, si potrà beneficiare immediatamente del credito d’imposta spettante per i beni “generici” ed iniziare a fruire del credito d’imposta nella misura piena a partire dall’anno in cui avverrà l’interconnessione. Pertanto, quando il bene sarà interconnesso, il beneficiario dovrà rideterminare il credito sulla base delle maggiori aliquote e decurtarlo della quota già fruita.
È chiaro, quindi, che per individuare con certezza la data di interconnessione è necessario che vi sia una perizia da parte di un tecnico. Per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, però, così come previsto sia dalla L. 160/2019 che dalla L. 178/2020, tale perizia può anche non essere giurata e quindi non avere data certa.
Ci si domanda, perciò, in mancanza di una data certa di interconnessione/asseverazione del bene, come possa l’Agenzia, in caso di controllo, verificare la correttezza del periodo di imposta in cui viene utilizzato il credito di imposta.
D'altronde, sia il MISE che l’Agenzia delle Entrate hanno più volte chiarito la necessità di una documentazione precisa in grado di accertare il periodo di imposta da cui è possibile iniziare ad usufruire del credito e, in particolare:
- con la Circolare Entrate-MISE 4/2017 è stato precisato che l’acquisizione della perizia tecnica giurata, quando obbligatoria, deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo di imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell’iperammortamento;
- con la Risoluzione 152/E/2017 è stato chiarito che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni non è sufficiente a far scattare il diritto al regime agevolato, essendo necessaria una perizia asseverata acquisita con data certa;
- con la Risoluzione 27/E/2018 è stato chiarito che, qualora l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione spetta a partire dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti;
- con la Circolare del 1° marzo 2019 si è precisato che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iperammortamento, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo di imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data di acquisizione da parte dell’impresa.
Appare chiaro, quindi, che la possibilità di non giurare la perizia riguardante i beni di valore inferiore a 300.000 euro comporta non poche problematiche in tema di accertamento, poiché risulta impossibile determinare il momento esatto di interconnessione del bene.
Per questi motivi, i tecnici che hanno continuato a giurare la perizia, anche quando non ve ne fosse bisogno, hanno assolto alla necessità di fornire il documento con una data certa.
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