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A seguito di recenti controlli effettuati dall’ASL nei confronti di realtà agricole, che utilizzano prodotti fitosanitari attraverso prestazioni fornite da contoterzisti abilitati, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti al riguardo.
Con l’adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (articolo 6 del D.Lgs. del 14 agosto 2012 n. 150), si è data attuazione alla Direttiva Comunitaria (2009/128/CE) che istituisce un quadro di interventi legati all’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Tra i principali capitoli della norma istitutrice troviamo la formazione, che rappresenta uno dei presupposti necessari per un’idonea gestione dei prodotti fitosanitari.
L’intento principale è quello di garantire che i soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi usa i prodotti fitosanitari risulti pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l’ambiente e delle misure per ridurli. Per questa ragione è prevista sia una formazione di base, che la previsione di un periodico aggiornamento.
Tale formazione in Italia è prevista da tempo, infatti, già dal 1968, è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla vendita dei prodotti in oggetto, che avviene tramite il rilascio di un apposito patentino.
Con il recepimento delle normative europee, si sono ampliate le disposizioni sino ad allora in vigore, inserendo l’obbligatorietà della formazione anche per i consulenti che, al tempo, ne risultavano esclusi.
Il Piano d’Azione Nazionale traccia, inoltre, alcune demarcazioni temporali, stabilendo che:
Come noto, per l’acquisto, l’utilizzo e la gestione di prodotti fitosanitari risulta obbligatoria la presenza di un apposito certificato di abilitazione, rilasciato dalle Province alle persone maggiorenni; tale attestato è strettamente personale e mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni. In esso si devono riportare:
A partire dal 26 novembre 2015 sono state introdotte alcune importanti novità che stabiliscono che:
Logicamente, considerato il periodo transitorio intercorrente tra un sistema normativo e l’altro, sono fatte salve le abilitazioni all’acquisto, rilasciate e rinnovate prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione. I patentini mantengono, pertanto, la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità previste dal PAN.
In ambito agricolo è possibile imbattersi in diverse situazioni che comportino la gestione (acquisto/utilizzo) dei prodotti fitosanitari in modo diretto, ovvero indiretto.
Tralasciando la fattispecie riguardante la gestione diretta dei prodotti (per la quale rimandiamo alla lettura del disciplinare), ci soffermiamo sulle possibili variabili che l’imprenditore agricolo dovrà considerare allorquando richieda l’intervento di un contoterzista.
È il caso in cui il titolare di un’azienda agricola utilizzi la prestazione di un contoterzista per tutti o alcuni trattamenti da effettuare sulle proprie coltivazioni.
In primo luogo, tra il richiedente la prestazione (azienda agricola) e l’azienda abilitata nell’utilizzo dei prodotti in oggetto deve essere redatto un regolare contratto di appalto ove vengano specificate le caratteristiche proprie dell’intervento da porre in essere.
Le fattispecie che possono presentarsi sono diverse e possono così configurarsi:
Relativamente al punto 1 avremo che:
Per quanto riguarda il punto 2, precisiamo che risulta necessaria la presenza in azienda di un soggetto dotato di abilitazione e deve risultare presente il deposito dei prodotti fitosanitari.
Se ci troviamo nel caso di cui al punto 3, le considerazioni da effettuare saranno le seguenti: