A seguito di recenti controlli effettuati dall’ASL nei confronti di realtà agricole, che utilizzano prodotti fitosanitari attraverso prestazioni fornite da contoterzisti abilitati, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti al riguardo.
Con l’adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (articolo 6 del D.Lgs. del 14 agosto 2012 n. 150), si è data attuazione alla Direttiva Comunitaria (2009/128/CE) che istituisce un quadro di interventi legati all’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Tra i principali capitoli della norma istitutrice troviamo la formazione, che rappresenta uno dei presupposti necessari per un’idonea gestione dei prodotti fitosanitari.
L’intento principale è quello di garantire che i soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi usa i prodotti fitosanitari risulti pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l’ambiente e delle misure per ridurli. Per questa ragione è prevista sia una formazione di base, che la previsione di un periodico aggiornamento.
Tale formazione in Italia è prevista da tempo, infatti, già dal 1968, è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla vendita dei prodotti in oggetto, che avviene tramite il rilascio di un apposito patentino.
Con il recepimento delle normative europee, si sono ampliate le disposizioni sino ad allora in vigore, inserendo l’obbligatorietà della formazione anche per i consulenti che, al tempo, ne risultavano esclusi.
Il Piano d’Azione Nazionale traccia, inoltre, alcune demarcazioni temporali, stabilendo che:
- fino al 26 novembre 2014 si applicavano le vecchie procedure per il rilascio ed il rinnovo del patentino e dell’abilitazione alla vendita;
- dal 26 novembre 2014 entra in vigore il nuovo sistema di formazione;
- dal 26 novembre 2015 entrano in vigore le novità introdotte dal PAN per i tre soggetti individuati: utilizzatori, distributori e consulenti.
Novità del Piano d’Azione Nazionale (PAN)
Come noto, per l’acquisto, l’utilizzo e la gestione di prodotti fitosanitari risulta obbligatoria la presenza di un apposito certificato di abilitazione, rilasciato dalle Province alle persone maggiorenni; tale attestato è strettamente personale e mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni. In esso si devono riportare:
- i dati anagrafici dell’intestatario;
- la foto dell’intestatario;
- la data di rilascio;
- la data della scadenza.
A partire dal 26 novembre 2015 sono state introdotte alcune importanti novità che stabiliscono che:
- il patentino è indispensabile per acquistare/utilizzare tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (vengono compresi tutti i formulati attualmente in commercio, ad esclusione di quelli per le piante ornamentali - PPO);
- coloro i quali risultano sprovvisti di tale certificato di abilitazione possono acquistare e utilizzare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale.
Logicamente, considerato il periodo transitorio intercorrente tra un sistema normativo e l’altro, sono fatte salve le abilitazioni all’acquisto, rilasciate e rinnovate prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione. I patentini mantengono, pertanto, la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità previste dal PAN.
Possibili fattispecie ricorrenti
In ambito agricolo è possibile imbattersi in diverse situazioni che comportino la gestione (acquisto/utilizzo) dei prodotti fitosanitari in modo diretto, ovvero indiretto.
Tralasciando la fattispecie riguardante la gestione diretta dei prodotti (per la quale rimandiamo alla lettura del disciplinare), ci soffermiamo sulle possibili variabili che l’imprenditore agricolo dovrà considerare allorquando richieda l’intervento di un contoterzista.
È il caso in cui il titolare di un’azienda agricola utilizzi la prestazione di un contoterzista per tutti o alcuni trattamenti da effettuare sulle proprie coltivazioni.
In primo luogo, tra il richiedente la prestazione (azienda agricola) e l’azienda abilitata nell’utilizzo dei prodotti in oggetto deve essere redatto un regolare contratto di appalto ove vengano specificate le caratteristiche proprie dell’intervento da porre in essere.
Le fattispecie che possono presentarsi sono diverse e possono così configurarsi:
- il titolare dell’azienda agricola richiede al contoterzista di occuparsi di tutti i trattamenti necessari, comprendendo anche la messa a disposizione del prodotto;
- il titolare dell’azienda agricola richiede al contoterzista di occuparsi di solo alcuni dei trattamenti necessari, comprendendo anche la messa a disposizione del prodotto;
- il titolare dell’azienda agricola conferisce al contoterzista il titolo per acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari.
Relativamente al punto 1 avremo che:
- in azienda può non trovarsi il magazzino dei prodotti fitosanitari e, pertanto, non sussiste la necessità di effettuare alcuno smaltimento;
- il titolare dell’azienda può essere sprovvisto di apposito certificato abilitativo (patentino);
- il contoterzista fatturerà all’azienda agricola, in modo distinto, il costo del prodotto utilizzato (indicando tipo e quantità) e il valore della prestazione effettuata.
Per quanto riguarda il punto 2, precisiamo che risulta necessaria la presenza in azienda di un soggetto dotato di abilitazione e deve risultare presente il deposito dei prodotti fitosanitari.
Se ci troviamo nel caso di cui al punto 3, le considerazioni da effettuare saranno le seguenti:
- il distributore dovrà fatturare i prodotti fitosanitari al titolare dell’azienda agricola, riportando il numero di abilitazione propria del contoterzista;
- il contoterzista fatturerà all’imprenditore agricolo la prestazione per il trattamento effettuato ed annoterà, nell’apposito registro, il trattamento eseguito, ovvero rilascerà il modulo specifico;
- sarà il contoterzista il responsabile del trasporto, dello stoccaggio dell’utilizzo e dello smaltimento del prodotto fitosanitario di proprietà dell’azienda agricola;
- non avendo l’azienda agricola né il patentino né il deposito in cui stoccare i prodotti fitosanitari, dovrà essere definito, con apposito contratto d’appalto, la gestione del deposito presso il quale sono allocati i prodotti di proprietà dell’imprenditore agricolo.
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