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Come noto, fino al 30 giugno 2020, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, è stato riconosciuto un credito, il c.d. bonus IRPEF.
L’importo del credito è di 960 euro annui (480 euro per il semestre) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del limite il credito decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.
In seguito, per le prestazioni lavorative rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l’art. 2, D.L. n. 3/2020, ha previsto il riconoscimento di un credito di 600 euro, c.d. trattamento integrativo, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con imposta d’importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Nel medesimo periodo, inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati d’importo superiore a 28.000 euro, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, è stata riconosciuta un’ulteriore detrazione.
L’importo di tale ulteriore detrazione è di 600 euro per i soggetti con reddito complessivo pari a 28.001 euro; in caso di superamento di tale limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo di 35.001 euro. Infine, per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 40.000 euro.
Le due agevolazioni sono state riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga, a partire dal mese di luglio.
Qualora il datore di lavoro non abbia erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, oppure non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, l’ammontare spettante è riconosciuto nel Modello Unico PF 2021.
Al fine di ricalcolare correttamente il bonus IRPEF, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) devono compilare il rigo RC14.
In particolare, nel quadro RC del Modello Redditi PF 2021 (“Redditi di lavoro dipendente”) deve essere indicato:
In presenza di più Certificazioni Uniche o di un’unica CU che conguaglia solo alcuni modelli, al fine della compilazione del rigo RC14, occorre sempre indicare la sommatoria degli importi contenuti nei campi di riferimento e verificare i codici collegati.