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Il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Crescita”, richiede, innanzitutto, la determinazione dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito nel 2019 e nel 2020.
A tal fine, la guida diffusa dall’Agenzia delle Entrate precisa che occorre far riferimento:
tenendo conto che occorre altresì considerare le cessioni di beni ammortizzabili.
I commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020.
Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, con applicazione del regime del margine o di operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, il relativo importo può essere assunto al lordo dell’imposta sia con riferimento al 2019 che al 2020.
I soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA, come, ad esempio, le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, devono considerare anche gli aggi relativi a tali operazioni, quindi il concetto di fatturato assume una valenza specifica e più estesa rispetto a quella dell’IVA.
Come indicato a più riprese dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, nel fatturato del 2019 e del 2020 devono essere considerate anche le operazioni che non assumono rilevanza ai fini IVA.
Con la Risposta a Interpello n. 350/E/2020, relativa al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme percepite da una società a titolo di rimborso spese, ancorché escluse da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, e non documentate da fattura, devono essere comunque incluse nel calcolo della riduzione del fatturato della società medesima, poiché rappresentano ricavi di cui all'art. 85, TUIR.
Tale indicazione, peraltro, parrebbe potersi estendere alle somme escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972 (come, ad esempio, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate).
Nelle Circolari n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020, l’Agenzia delle Entrate, infine, ha evidenziato che sono da considerare anche i corrispettivi delle operazioni effettuate nel periodo che non sono rilevanti ai fini IVA.