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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2021, n. 44, il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2021 recante la disciplina del nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Si tratta di un nuovo disciplinare che, a partire dalla data della prossima pubblicazione del Decreto operativo che ne stabilirà gli schemi, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle domande, andrà a sostituire le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2014 (meglio nota come “Nuova Marcora”).
Con l’intento di rendere maggiormente funzionale la lettura della presente informativa, ricordiamo brevemente le finalità d’intervento della cosiddetta “Nuova Marcora”, al fine di meglio comprendere l’intervento modificativo realizzato dal nuovo Decreto MISE del 4 gennaio 2021.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 845, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, all'art. 6, un nuovo regime di aiuto ("Nuova Marcora") volto a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni.
Il regime di aiuto è stato adottato in considerazione dell'esigenza di sostenere, su tutto il territorio nazionale:
L'intervento in oggetto si affianca a quello previsto dalla originaria Legge Marcora, in quanto prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (SOFICOOP e CFI) alle quali è affidata l'attuazione degli interventi con utilizzo di capitale proprio.
Il D.M. del 4 dicembre 2014 autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione delle iniziative individuate dalla norma istitutrice.
Fatta questa veloce premessa, vediamo come interviene il nuovo regime d’aiuto istituito dal Decreto del MISE di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’incentivo si inserisce, a pieno titolo, come completamento della Legge Marcora, introdotta nel lontano 1985, ed interviene finanziariamente a sostenere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo delle società cooperative di piccola e media dimensione presenti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di esenzione o dai regolamenti “de minimis” di volta in volta applicabili.
Possono beneficiare delle provvidenze del Decreto MISE in oggetto, le società cooperative di produzione, lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49. In particolare, si tratta di quelle società cooperative:
Restano escluse dalle agevolazioni le cooperative:
L’intervento agevolato viene concesso per il tramite delle società finanziarie partecipate dal MISE le quali, utilizzando le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero all’uopo istituiti, concedono finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
Nel caso le società cooperative risultino costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda, al finanziamento sarà applicato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione dello stesso, maggiorato di 400 punti base (4%).
Per i finanziamenti agevolati non è prevista alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni riportate nell’articolo 5 del Decreto MISE del 4 gennaio 2021 ed in particolare ricordiamo che, pur essendo cumulabili con qualsiasi altra agevolazione (comprese quelle concesse a titolo “de minimis”), è necessario vengano tenute presenti le condizioni e le intensità stabilite dalle rispettive norme e regolamentazioni.
Relativamente al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, il finanziamento è subordinato al rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
Le procedure di presentazione delle domande prenderanno avvio a seguito dell’emanazione di un apposito Decreto attuativo del Direttore Generale (cfr. Decreto direttoriale del 31/03/2021 in corso di pubblicazione in G.U.) per gli incentivi alle imprese, il quale, oltre a stabilire le modalità ed i termini temporali richiesti, disporrà anche in merito alle procedure di revoca delle agevolazioni ottenute.
La procedura di valutazione delle domande presentate avverrà con “procedimento a sportello” secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo n. 123/1998 e le domande dovranno essere presentate direttamente alle società finanziarie partecipate dal MISE.
I finanziamenti possano essere concessi:
Nel primo caso, il programma di investimento deve essere concluso entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessioni di proroghe.
Le società finanziarie procedono all’erogazione dei finanziamenti secondo le disposizioni dell’articolo 9 del Decreto MISE del 4 gennaio 2021 ed in particolare:
Non soffermandoci ad analizzare le specifiche riguardanti le caratteristiche richieste degli stati avanzamento lavori (per le quali si rinvia a quanto indicato nell’articolo 9 del D.M. 4 gennaio 2021), ricordiamo che le società finanziarie dovranno effettuare delle verifiche che condizioneranno l’esito positivo delle richieste che in particolare riguardano:
Vengono, inoltre, stabilite rigide procedure di monitoraggio delle iniziative agevolate, da effettuarsi in base alle documentazioni trasmesse alle società finanziarie da parte delle società cooperative beneficiarie.
Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), le società finanziarie effettuano controlli, eventualmente anche tramite verifica in loco, sull’avvenuta realizzazione del programma medesimo e trasmettono al Ministero (entro il 30 aprile di ogni anno) una relazione che illustra l’andamento dei finanziamenti agevolati concessi e le posizioni in essere.
Da parte sua, il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sia sulle società cooperative finanziate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, sia sull’attività svolta dalle società finanziarie.
Le agevolazioni potranno essere revocate al ricorrere delle seguenti condizioni: