Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito alcuni codici tributo da utilizzare nell’ambito procedurale del “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
In particolare, i contribuenti che hanno scelto l’opportunità di utilizzare il contributo a fondo perduto, di cui al D.L. n. 41/2021, esercitando la compensazione sul modello di versamento F24, dovranno riportare, nell’apposito spazio, il codice tributo “6941”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni”.
Ricordiamo che il dispositivo che introduce il contributo a fondo perduto ha previsto, a favore del contribuente, l’esercizio opzionale irrevocabile di ottenere l’erogazione:
Pertanto, con riferimento a tale ultima fattispecie, i contribuenti interessati potranno esercitare la compensazione a partire dal prossimo venerdì 16 aprile, data entro cui sarà possibile procedere al versamento “compensato” attraverso la presentazione del corrispondente modello F24.
La stessa Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, ha, inoltre, istituito nuovi codici tributo utilizzabili nel caso i contribuenti fossero interessati alla restituzione “spontanea” del contributo indebitamente incassato o compensato (in tutto o in parte).
Come noto, infatti, il soggetto destinatario del contributo potrà presentare apposita rinuncia laddove verificasse l’insorgenza di errori nella presentazione dell’istanza, ovvero risultassero non dovute, in tutto o in parte, le somme percepite direttamente o attraverso l’istituto della compensazione.
Per tali situazioni viene prevista la restituzione “spontanea” del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento (non compensabile) delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 100% al 200%). A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni in misura corrispondente a quelle disposte dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo o dell’importo compensato.
I codici tributo relativi alla restituzione spontanea del contributo non spettante sono i seguenti:
È stato inoltre precisato che la restituzione “spontanea” preclude l’applicazione di altre sanzioni aventi natura penale.