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I soggetti passivi che nel trimestre precedente hanno realizzato un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e soddisfano almeno una delle condizioni di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972, possono avanzare richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel trimestre.
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Le condizioni per il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale |
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Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. |
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Effettuazione di operazioni non imponibili di cui all’art. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, per un ammontare almeno superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. |
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Acquisto e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale dei beni e servizi imponibili acquistati e importati. |
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Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia. |
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Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale. |
La richiesta di rimborso e/o compensazione può riguardare il solo credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, senza dunque ricomprendere l’eventuale credito IVA maturato nel trimestre precedente.
Le due forme (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate in alternativa tra loro o anche in concorso: ad esempio, si può chiedere un importo a rimborso e contemporaneamente utilizzare la parte residua in compensazione.
Il credito, inoltre, può essere recuperato per intero o solo parzialmente (lasciandone, ad esempio, una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche).
Al fine di richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, occorre presentare il Modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
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I termini di presentazione 2021 del Modello IVA TR |
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1° trimestre 2021 (gennaio - marzo) |
Entro il 30/04/2021 |
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2° trimestre 2021 (aprile - giugno) |
Entro il 02/08/2021 |
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3° trimestre 2021 (luglio - settembre) |
Entro il 02/11/2021 |
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Il credito IVA maturato nel quarto trimestre può essere recuperato solo in sede di Dichiarazione annuale IVA. |
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Lo scorso 22 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del Modello IVA TR, al fine di tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% sulle cessioni di legname da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, prevista dal D.M. 5 febbraio 2021.
Il nuovo modello deve essere utilizzato per le richieste di rimborso e/o compensazione del credito IVA trimestrale, presentate a partire dal 1° aprile 2021 (la precedente versione del modello deve essere utilizzata solo per l’eventuale rettifica di istanza presentate anteriormente al 1° aprile 2021).
Il rimborso del credito IVA d’importo fino a 30.000 euro è erogato senza che sia richiesta la prestazione di alcuna garanzia.
Quando, invece, la richiesta di rimborso concerne importi superiori alla soglia di 30.000 euro, è necessario distinguere tra:
In particolare, nell’apposita sezione del Modello IVA TR, i soggetti “non a rischio” devono attestare, oltre alla regolare esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, la sussistenza dei seguenti requisiti patrimoniali:
Tra i soggetti considerati “a rischio”, tenuti a prestare la garanzia per le richieste di rimborso IVA d’importo superiore a 30.000 euro, rientrano invece i contribuenti che:
I soggetti che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 nell’applicazione degli ISA, per il periodo d’imposta 2019, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi d’importo non superiore a 50.000 euro annui.
Tali soggetti, inoltre, sono esonerati anche dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui. Poiché l’esonero riguarda sia la compensazione del credito risultante dal Modello IVA 2021 sia dei crediti trimestrali del 2021, l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce a tutte le richieste di compensazione avanzate nel corso dell’anno 2021.
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA trimestrale, per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro per le start-up innovative), richiede la previa presentazione del Modello IVA TR munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. L’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale per importi pari o inferiori alla soglia di 5.000 euro è, invece, ammesso dal giorno successivo alla presentazione del Modello IVA TR.
Il credito IVA trimestrale, inoltre, può essere utilizzato in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro annui soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza (ad esempio, se il Modello IVA TR è presentato il 30/04, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione dal 10/05/2021).
La soglia di 5.000 euro deve essere determinata tenendo conto anche dei crediti trimestrali IVA chiesti in compensazione nei trimestri precedenti: ad esempio, se per il primo trimestre è richiesto in compensazione un credito IVA di 3.000 euro, nei trimestri successivi è possibile chiedere l'utilizzo in compensazione del credito maturato in seguito, senza che ricorra l’obbligo di apposizione del visto di conformità, solo per un massimo di 2.000 euro.
Il limite di 5.000 euro deve poi essere calcolato distintamente a seconda che sia riferito al credito IVA annuale o a quello trimestrale. Di conseguenza, il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale, sia di crediti IVA trimestrali, può utilizzare in compensazione tali crediti nel corso dello stesso anno, poiché dispone di due distinti plafond IVA cui attingere (uno riferito al credito annuale maturato nell’anno precedente e l'altro ai crediti IVA trimestrali maturati nell’anno in corso).
La trasmissione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti tributari deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito utilizzato in compensazione e indipendentemente dal saldo finale della delega. Non è quindi ammesso il ricorso ai servizi di remote o di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito.
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione del credito IVA trimestrale.
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I termini di presentazione 2021 del Modello IVA TR |
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1° trimestre 2021 (gennaio - marzo) |
“6036” |
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2° trimestre 2021 (aprile - giugno) |
“6037” |
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3° trimestre 2021 (luglio - settembre) |
“6038” |
L’importo del credito trimestrale che s’intende utilizzare in compensazione nel modello F24 concorre al raggiungimento del limite annuo massimo di compensazione, pari a 700.000 euro. La richiesta di rimborso del credito IVA non è invece soggetta ad alcun limite d’importo.
Qualora la richiesta di utilizzo in compensazione d’importi superiori alla soglia sia erroneamente presentata con un Modello IVA TR privo del visto o della sottoscrizione dell'organo di revisione contabile, il credito richiesto può essere utilizzato soltanto per importi inferiori a 5.000 euro (è comunque possibile presentare un Modello IVA TR integrativo, munito del visto di conformità, così da utilizzare in compensazione l'intero importo del credito IVA indicato nell'istanza).
La rettifica e/o l’integrazione di un’istanza già presentata comporta, tuttavia, la presentazione di un nuovo Modello IVA TR completo in tutte le sue parti.