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Con la Sentenza del 7 aprile 2021, n. 2792, la Sezione III del Consiglio di Stato ha riconosciuto, alle imprese che chiedono contributi pubblici in regime de minimis, la possibilità di rettificare l’ammontare degli aiuti, al fine di non superare il massimale di cui all’art. 3, par. 2, Regolamento n. 1047/2013/UE, pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (per il settore agricolo la soglia è ridotta a 25.000 euro).
La rinuncia parziale ai contributi richiesti, in particolare, è ammessa sino al momento di concessione del contributo, ancorché l’avviso pubblico disciplinante le modalità di riconoscimento degli aiuti non contempli tale possibilità.
Le imprese che intendono rinunciare a una quota dei contributi in regime de minimis possono dunque avanzare istanza di riduzione del contributo loro riconosciuto, al fine di non superare il tetto degli aiuti ricevuti negli ultimi tre esercizi.
La rinuncia, peraltro, può essere avanzata anche successivamente all’inserimento dell’impresa nell’elenco dei potenziali beneficiari degli aiuti, potendo essere trasmessa all’Amministrazione interessata anteriormente alla concessione del finanziamento.
Pertanto, qualora i contributi in regime de minimis richiesti superino il massimale fissato dalle regole comunitarie, le imprese, stante il loro inserimento nella lista dei potenziali beneficiari, possono ridurre l’importo originariamente richiesto, evitando così di perdere l’intero contributo.