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Come noto, l’art. 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi ai controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali per i periodi d’imposta 2017 e 2018.
È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate trasmetta ai soggetti con Partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), il cui volume d’affari 2020 ha subito una riduzione maggiore del 30% rispetto a quello del 2019, le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, unitamente alla proposta di definizione agevolata in esame.
L’accesso alla definizione agevolata, ossia allo sgravio delle sanzioni e delle somme aggiuntive ordinariamente dovute, non richiede, pertanto, la presentazione di alcuna richiesta da parte dei contribuenti.
Infatti, sulla base delle irregolarità emergenti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018, sarà l’Agenzia delle Entrate a selezionare i potenziali beneficiari dell’agevolazione (per i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA, è previsto che la condizione del calo del fatturato 2020 sia verificata avendo riguardo ai ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi).
Tale modalità procedurale di selezione dei destinatari della proposta di definizione agevolata presenta talune criticità per i contribuenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dagli ordinari adempimenti fiscali.
Si pensi, ad esempio, ai produttori agricoli “esonerati” di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, ai quali è appunto accordato l’esonero dalla generalità degli adempimenti IVA (versamento dell’imposta, obblighi documentali e contabili, presentazione della Dichiarazione annuale IVA), restando tenuti soltanto alla numerazione e alla conservazione delle fatture di acquisto e delle autofatture emesse per loro conto dai cessionari operanti in regime d’impresa.
In mancanza della Dichiarazione IVA, la verifica della riduzione del volume di affari 2020 sarà effettuata sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.
Non si comprendono, tuttavia, le modalità di verifica della condizione della riduzione del fatturato per i produttori agricoli in regime di esonero, titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR, che, si ricorda, qualora non obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP e del modello 770, possono presentare soltanto il modello 730.
Secondo autorevole dottrina, tale verifica sarà effettuata confrontando i corrispettivi delle autofatture emesse nel 2019 e nel 2020 dai cessionari per conto dei produttori agricoli in regime di esonero.
Tale suggestiva soluzione non tiene tuttavia conto delle cessioni dirette di prodotti agricoli ai consumatori finali, per le quali non ricorre l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i produttori agricoli in regime di esonero.
È dunque opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca al più presto chiarimenti circa le modalità che saranno adottate ai fini della selezione di tali particolari contribuenti.