Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8057, la Corte di Cassazione, Sezione Civile, è tornata a esprimersi sulla soggettività passiva IMU degli immobili assoggettati a misure cautelari.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità concerne l’omesso versamento dell’ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010, su degli immobili oggetto di sequestro penale preventivo ai sensi dell’art. 321, c.p.c. La società proprietaria degli immobili ha impugnato i relativi avvisi di accertamento, sostenendo che l’indisponibilità degli immobili sottoposti a sequestro avrebbe fatto venir meno il presupposto impositivo del tributo.
Richiamando il proprio costante orientamento, la Corte di Cassazione ha ricordato che il soggetto passivo dell’ICI è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, tanto che la nozione di possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli di cui al comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 504/1992, è da riferirsi a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile.
Il presupposto impositivo è dunque costituito dalla titolarità del diritto reale, non dalla disponibilità del bene, ed è quindi irrilevante che l’immobile oggetto dell’imposta sia sottoposto a sequestro civile, giudiziario o conservativo, giacché tali misure cautelari, al contrario della confisca, non comportano la perdita della titolarità del diritto.
Anche in presenza di una procedura espropriativa il proprietario non è privato del possesso di diritto dell'immobile, poiché il bene continua ad appartenergli fino a quando non interviene il decreto di esproprio.
Di contro, possono essere assoggettati all'IMU soltanto i titolari di un diritto reale, in quanto non è sufficiente avere un diritto personale di godimento o la mera disponibilità del bene per essere obbligati al pagamento di un'imposta patrimoniale (posta esclusivamente a carico del soggetto che risulta titolare dell'immobile presso la conservatoria dei registri immobiliari).
Tra i soggetti passivi dell’imposta rientrano, pertanto, oltre al proprietario e all'usufruttuario, anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Tra i diritti reali, inoltre, rientra anche il diritto di abitazione che, in base all'art. 540, c.c., spetta al coniuge superstite.
Non sono invece soggetti al prelievo fiscale, il nudo proprietario dell'immobile, il locatario, l'affittuario e il comodatario, ossia i soggetti che non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto.
Da ultimo, si evidenzia che la titolarità di un diritto reale è richiesta anche per la fruizione delle agevolazioni fiscali riconosciute sui terreni di proprietà dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.