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Con la Circolare dell’8 aprile 2021, n. 117378, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso le prime indicazioni operative sulle misure di sostegno all’autoimprenditorialità di giovani e donne previste dal Titolo I, capo 01, D.Lgs. n. 185/2000, come novellate dal D.M. 4 dicembre 2020, attuativo di quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019 e dall’art. 1, comma 90, lett. d), Legge n. 160/2019.
L’incentivo è destinato alle micro e piccole imprese costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, la cui compagine sociale sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, oppure da donne. L’agevolazione, inoltre, può essere richiesta anche dalle persone fisiche per le imprese in corso di costituzione.
Sono agevolabili i programmi di investimento promossi nei seguenti settori:
Per le imprese costituite da non più di trentasei mesi, sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti che:
Per le imprese costituite da più di trentasei mesi (ma non da più di sessanta mesi), sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive o al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti, attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione o la trasformazione radicale del processo produttivo che prevedono spese ammissibili d’importo superiore a 3.000.000 di euro (al netto dell’IVA).
I programmi d’investimento devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento).
L’agevolazione è concessa, a seguito di una procedura valutativa a sportello, sotto forma di finanziamento agevolato (a tasso zero) della durata massima di dieci anni, nonché di un contributo a fondo perduto di importo complessivamente non superiore al 90% delle spese ammissibili. Il beneficio è erogato per stati di avanzamento lavori (in un massimo di cinque quote).
Alle imprese costituite da non più di trentasei mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili sostenute (a queste imprese, inoltre, è messo a disposizione un contributo, sotto forma di finanziamento, fino al 20% delle spese, per sostenere il capitale circolante). Alle imprese costituite da più di trentasei mesi, invece, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15% delle spese.
La domanda di agevolazione, corredata dal piano di impresa e dalla ulteriore documentazione richiesta, può essere presentata a partire dal prossimo 19 maggio 2021 (in caso di esaurimento delle risorse disponibili, attualmente pari a 300 milioni di euro, l’agevolazione è concessa nella sola forma del finanziamento agevolato).