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Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato istituito il registro nazionale aiuti di Stato (RNA).
L’Agenzia delle Entrate gestisce l’iscrizione nel suddetto registro degli aiuti fiscali soggetti a un procedimento di concessione e di quelli non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nel prospetto aiuti di Stato delle dichiarazioni fiscali.
Con la Risoluzione n. 26/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni interessanti chiarimenti circa le modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali indicato nel prospetto aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018. Il prospetto, in particolare, deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato, i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione (tali aiuti sono quindi iscritti nel RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale).
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate si è focalizzata sulla deduzione forfettaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. n. 446/1997 (codice aiuto 354).
L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2, colonna 2, del Modello IRAP 2019, mentre l’importo relativo all’aiuto spettante andava riportato nei righi IS201, colonne 14 e 26, del prospetto aiuti di Stato.
Alcuni contribuenti, tuttavia, hanno erroneamente compilato il prospetto sugli aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione (su cui è calcolata l’agevolazione), invece dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto dall’Agenzia delle Entrate, come aiuto individuale, nel registro nazionale aiuti di Stato.
Nelle istruzioni alla compilazione del prospetto aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta, oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.
Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, è possibile presentare una dichiarazione integrativa indicante l’importo corretto, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998.
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate procede a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.
Trova, tuttavia, applicazione la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2.000 euro di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (la sanzione può essere comunque ridotta mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).