Il Decreto Sostegni è intervenuto sulle attività di riscossione, prevedendo la sospensione dei versamenti e la proroga dei termini di prescrizione, di decadenza e di notifica delle nuove cartelle.
L’articolo 4 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), in linea di continuità con i precedenti legislativi, riporta le modifiche ai seguenti articoli:
- l’art. 68 del D.L. n. 18/2020, in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- l’art. 152 del D.L. n. 34/2020, relativo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Sospensione della riscossione
Prima dell’emanazione del Decreto Sostegni era previsto che la sospensione dei termini di versamento venisse a scadenza il 28 febbraio 2021. Ora la norma sposta di due mesi tale termine, portandolo al 30 aprile 2021, per:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, Legge n. 160/2019).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2021. In alternativa, sulla scorta di quanto previsto per le proroghe precedenti, è stato precisato che il contribuente possa chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973).
Sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e notifica
Viene altresì disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera b) che, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie:
- affidati all’agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021;
- affidati all’agente della riscossione fino alla data del 31 dicembre 2021;
- affidati all’agente della riscossione dopo lo stesso 31 dicembre 2021 se relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
sono prorogati:
- di dodici mesi i termini di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999);
- di ventiquattro mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
Pignoramenti su stipendi e pensioni
Con il comma 2 dell’art. 4 si rimanda, dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del Decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
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