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Come noto, il contributo a fondo perduto, istituito dall’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, viene concesso ai contribuenti, titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, al ricorrere di determinati requisiti oggettivi:
Dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021, i contribuenti interessati potranno inviare telematicamente apposite istanze finalizzate all’ottenimento del suddetto contributo, che saranno debitamente controllate da un programma informatico all’uopo realizzato dall’Amministrazione Finanziaria.
Recentemente, si riscontrano numerosi casi di rigetto delle istanze presentate anche qualora le medesime rispettino i criteri ed i requisiti richiesti dalla norma.
Tra le casistiche scartate dalla piattaforma informatica preposta al controllo, evidenziamo le seguenti:
In tali situazioni, il sistema di controllo informatico non ravvede la “continuità soggettiva” da parte del soggetto avente causa e non effettua i dovuti calcoli considerando anche il soggetto cessato in quanto dotato di diversa Partita IVA.
In relazione ai casi più sopra evidenziati, con riferimento al contributo istituito dal Decreto Rilancio (n. 34/2020), l’Amministrazione Finanziaria ha già avuto modo di esprimersi con sue Risposte ad Interpelli (n. 320 e n. 589) avvenuti rispettivamente in data 8 settembre 2020 e 15 dicembre 2020.
Sostanzialmente, il tenore delle risposte fornite garantisce al contribuente di ottenere il contributo richiesto in quanto, in entrambe le situazioni esaminate, non si ravvisa la presenza di un’attività “neocostituita”.
Infatti, le operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere dagli istanti confermano la prosecuzione dell’attività principale che, nel primo caso avviene in capo all’unico socio superstite, mentre nel secondo caso avviene per il tramite della società conferitaria.
In particolare, con la Risposta all’Interpello n. 589 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente ha facoltà di presentare apposita istanza di autotutela, secondo le modalità descritte nella Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020, volta a revisionare l’esito del rigetto effettuato dall’Amministrazione Finanziaria.
Pur precisando che, al fine di evitare ulteriori appesantimenti burocratici che portano, inevitabilmente, ad un ritardo nell’incasso del contributo, sarebbe auspicabile riscontrare da parte degli organi competenti la volontà di procedere ad una possibile integrazione del modello di presentazione dell’istanza originaria, ovvero ad un adeguamento delle procedure di controllo effettuate tramite la piattaforma informatica, richiamiamo alla mente le modalità di presentazione dell’istanza di autotutela.
In base a quanto riportato nella Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020, il contribuente che intende sanare situazioni derivanti dal rigetto più sopra specificato potrà, direttamente o tramite intermediari appositamente delegati, presentare istanza di autotutela.
L’istanza dovrà essere presentata, utilizzando la PEC, alla Direzione Provinciale territorialmente competente, in relazione al domicilio fiscale proprio del titolare della Partita IVA.
L’istanza di autotutela dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente, ovvero dal soggetto delegato alla trasmissione e, in quest’ultimo caso, il richiedente dovrà allegare solamente una copia di un suo documento d’identità.
Nel caso, il soggetto richiedente non disponga di firma digitale e voglia, ugualmente, trasmettere direttamente l’istanza alla Direzione Provinciale competente, la trasmissione, via PEC, dovrà contenere la firma autografa corredata da copia del documento d’identità.
Logicamente, l’istanza di autotutela dovrà essere corredata da una nota redatta dal contribuente ove vengono precisate, puntualmente, le motivazioni che hanno portato a rilevare l’errore commesso dall’Amministrazione Finanziaria nel trasmettere il rigetto.
Dal successivo controllo dell’istanza di autotutela, che sarà effettuata operando i necessari incroci con i dati informativi presenti in Anagrafe Tributaria, potranno emergere le seguenti casistiche: