Il nuovo Ministero della Transizione Ecologica (MITE) interviene con una propria circolare per fornire alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche normative in materia ambientale nonché su talune criticità in merito all’applicazione, dal 1° gennaio 2021, della TARI.
Nella Circolare il MITE ha ricordato come il D.Lgs. n. 116/2020 abbia inciso sulle definizioni delle diverse tipologie di rifiuti, in particolare:
- con la soppressione dei cosiddetti “rifiuti assimilati” sono ora maggiormente limitate le tipologie di rifiuti catalogabili come “urbani”;
- con la modifica del terzo comma dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, sono state aggiornate le classificazioni dei rifiuti speciali, che richiedono uno smaltimento specifico da parte del produttore.
Inoltre, incidono sulla TARI del 2021 anche le modifiche all’articolo 198 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006) che, per uniformare la disciplina sull’intero territorio nazionale, hanno fatto venire meno la possibilità dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Nelle imprese industriali, per le attività che producono rifiuti speciali, devono escludersi dall’applicazione della TARI le aree di lavorazione e dei magazzini mentre dovranno catalogarsi autonomamente le aree soggette ad altre destinazioni d’uso come, ad esempio, gli uffici o le aree destinate alla vendita, le quali saranno soggette alla competente tariffa.
Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua il servizio. Tale scelta, vincolante per un quinquennio, deve essere comunicata al Comune (o al gestore del servizio) entro il 31 maggio di ciascun anno.
I soggetti che effettuano tale scelta beneficiano di una riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di rifiuti, mentre resta dovuta la quota fissa calcolata sui servizi indivisibili forniti.
Il Ministero rileva come elemento di criticità il fatto che gli atti deliberativi, dovendo fissare anche le tariffe sulla base della valutazione complessiva dell’attività di raccolta e gestione dei rifiuti, prevedono attualmente il termine del 30 giugno, che mal si concilia con il termine del 31 maggio entro il quale l’Amministrazione verrebbe a conoscenza dei servizi affidati dai soggetti “non domestici” a smaltitori terzi, incidendo quindi sui costi generali del servizio e conseguentemente sulla definizione delle stesse tariffe. Pertanto, viene auspicato che la comunicazione della scelta dei soggetti che svolgono attività economiche, di ricorrere al mercato e non al “servizio pubblico”, possa essere definita entro l’anno precedente a quello in cui la stessa dovrà produrre i propri effetti.
Nella Nota viene anche ribadito che il passaggio dal servizio offerto da un operatore privato al servizio pubblico, prima della scadenza quinquennale, è subordinato alla possibilità del gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio.
I chiarimenti per le attività agricole e quelle ad esse connesse
Il MITE, preso atto che l’attuale formulazione dell’articolo 184 del TUA inserisce tra i rifiuti speciali anche quelli delle imprese agricole e delle relative attività connesse[1] e che, ai sensi dall’art. 183 i rifiuti urbani non comprendono quelli prodotti in ambito agricolo[2], ha comunque rilevato come le attività agricole che presentano caratteristiche similari a quelle elencate nell’allegato L-quinquies, riportante le attività che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, possono volontariamente concordare l’affidamento dello smaltimento dei rifiuti al servizio pubblico (attività di ristorazione, alloggio, vendita generi alimentari, ecc.).
In tal caso, trattandosi di un conferimento effettuato fuori privativa, convenuto tra le parti, sarà soggetto ad un corrispettivo di mercato, non potendo essere incluso tale servizio nella TARI.
Sarà quindi molto probabile che le imprese interessate dovranno presentare un aggiornamento delle proprie denunce, al fine di definire con precisione gli spazi dedicati alle diverse attività svolte.
[1] Art. 184, comma 3:
Sono rifiuti speciali:
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca; […]
[2] Art. 183, comma 1, b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca […]
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