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Ai sensi dell’art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994, la stampa dei registri contabili, tenuti con sistemi meccanografici, deve essere effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, in deroga a tale previsione, il successivo comma 4-quater del medesimo art. 7, prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, sia, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi verificatori ed in loro presenza.
Tale semplificazione, originariamente applicabile ai soli registri IVA, è stata estesa dall’art. 12-octies, D.L. n. 34/2019, a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica (tra i quali, ad esempio, il libro giornale, il libro degli inventari e il registro dei beni ammortizzabili).
Nella Risposta a Interpello n. 236 del 9 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, avvalendosi delle semplificazioni accordate dall’art. 7, comma 4-quater, D.L. n. 357/1994, intendeva tenere i propri libri e registri contabili con sistemi elettronici, senza effettuare la conservazione sostitutiva, procedendo alla stampa degli stessi su supporto cartaceo solo a seguito dell’eventuale richiesta avanzata dagli organi di controllo.
L’istante rappresenta che i dati di tali libri e registri contabili (registri IVA, liquidazioni IVA, registro beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale) sono costantemente aggiornati e memorizzati negli archivi del software gestionale della società.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato che le semplificazioni recate dall’art. 7, comma 4-quater, D.L. n. 357/1994, sono esclusivamente riferite agli obblighi di stampa dei registri contabili tenuti in forma elettronica, senza riverberarsi sulle disposizioni fiscali in materia di conservazione sostitutiva.
La tenuta e la conservazione dei registri contabili in formato elettronico costituiscono pertanto due distinti adempimenti, seppure posti in continuità tra loro.
Di conseguenza, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettrico:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, pertanto, l’attuale impianto normativo non consente di mantenere i registri contabili memorizzati elettronicamente all’interno del proprio programma gestionale (o di predisporre gli stessi in un file in formato PDF), senza mai provvedere alla loro conservazione o stampa.
Tuttavia, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate rende del tutto inefficacie la previsione recata dall’art. 7, comma 4-quater, D.L. n. 357/1994, poiché, in mancanza di conservazione sostitutiva, la stampa dei registri può essere procrastinata, al massimo, sino al terzo mese successivo a quello previsto per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (ossia, entro il termine previsto per la conservazione sostitutiva o per la stampa).
Nella Risposta a Interpello n. 236/2021, l’Agenzia delle Entrate si è inoltre espressa sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2212, Codice Civile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, qualora la tenuta dei registri contabili e dei libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione sostitutiva, avvenga in modalità elettronica, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo occorre far riferimento all’art. 6, comma 1, D.M. 17 giugno 2014, disciplinante le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici fiscalmente rilevanti.
Di conseguenza, in caso di tenuta dei registri con modalità elettronica, ricorre l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta di bollo esclusivamente a mezzo modello F24, sia nel caso di successiva conservazione sostitutiva, sia nel caso di stampa in formato cartaceo.
La tenuta dei registri con modalità elettronica esclude dunque la possibilità di assolvere l’imposta di bollo utilizzando i contrassegni telematici, o di effettuare il versamento a mezzo modello F23.
Da ultimo si evidenzia che il D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta di bollo sia corrisposta esclusivamente a mezzo modello F24 (codice tributo “2501” e, quale anno di riferimento, l’anno per il quale è effettuato il pagamento), entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (dunque, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 aprile, o il 29 aprile in caso di anno bisestile). L’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio).