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Con la Risposta a Interpello n. 289 del 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di presentare, entro il termine di decadenza dall’accertamento, una dichiarazione integrativa per l’apposizione del visto di conformità, ancorché la precedente richiesta di rimborso del credito annuale IVA sia stata archiviata.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda una società di diritto svizzero, operante in Italia a mezzo rappresentante fiscale, che nel 2019 ha presentato la Dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, contenente la richiesta di rimborso della relativa imposta, senza apporre il visto di conformità.
A dicembre 2019, la società ha consegnato la documentazione richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, riscontrando in seguito, nel proprio cassetto fiscale, che la domanda di rimborso era stata già archiviata con la casuale “per mancata presentazione documentazione”. Non avendo ricevuto alcuna nota o informativa in merito, la società si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate per comprendere le modalità per ottenere il rimborso del credito IVA in questione.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art 57, D.P.R. n. 633/1972 (ossia, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), la dichiarazione integrativa può essere presentata anche per modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale relativamente al credito chiesto a rimborso.
Inoltre, poiché il comma 6 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, consente al contribuente che ha chiesto il rimborso dell’IVA a credito di scegliere tra la prestazione della garanzia o l’apposizione del visto di conformità, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui non sia modificata la scelta relativa alle modalità di attribuzione del rimborso, ma sia soltanto corretta la mancata o errata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.
Pertanto, qualora la società non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate e che il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, la stessa può presentare la dichiarazione integrativa relativa al 2018, apponendo il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, senza che sia prevista l’applicazione di alcuna sanzione.