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Con la Sentenza 22 aprile 2021, Causa C-703/19, la Corte di Giustizia europea ha indicato i criteri di riferimento per la qualificazione IVA delle cessioni di cibo da asporto accompagnate da servizi aggiuntivi.
Secondo i Giudici europei, la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato di cibo da parte del cliente finale, rientra tra i servizi di ristorazione e catering.
Tuttavia, qualora il cliente finale scelga di non fruire dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione per accompagnare il consumo dei cibi forniti, l’operazione rientra tra le cessioni di beni (o, meglio, tra le cessioni di prodotti alimentari).
In particolare, nella Sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha affermato che, per qualificare l’operazione come un servizio di ristorazione e catering, occorre aver riguardo al livello dei servizi offerti al consumatore per consentirgli il consumo immediato dei cibi (presenza di personale di supporto, servizio al tavolo, fornitura di stoviglie, presenza di bagni e guardaroba, ecc.).
La scelta del consumatore di beneficiare o meno dei servizi di supporto alla fornitura di cibi e bevande, tuttavia, è dirimente al fine di qualificare l’operazione come una prestazione di servizi o una cessione di beni.
Qualora il consumatore scelga di non fruire dei servizi di supporto messigli a disposizione dal ristoratore, l’operazione rientra, comunque, tra le cessioni di beni (alle quali è applicabile l’aliquota IVA ridotta prevista per i prodotti alimentari, se lo Stato membro si è avvalso della facoltà concessa dalla normativa IVA comunitaria).
L’art. 1, comma 40, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha introdotto una norma di interpretazione autentica del n. 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, per effetto della quale, alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Per effetto di tale disposizione, l’aliquota IVA del 10% è quindi applicabile sia alle somministrazioni di alimenti e bevande, sia alle cessioni di piatti pronti, senza che sia richiesta alcuna valutazione sul livello dei servizi offerti al consumatore o sulla scelta del consumatore di beneficiare o meno dei servizi di supporto alla fornitura di cibi.