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Entro il prossimo 30 aprile 2021 deve essere presentato il modello IVA 2021 relativo al 2020. Qualora non sia rispettato il termine del 30 aprile, la dichiarazione IVA non è considerata omessa, a condizione che sia presentata entro il maggior termine del 29 luglio 2021 (ossia, entro 90 giorni dalla scadenza), corrispondendo contestualmente la sanzione amministrativa pari a € 25.
Nell’ambito del modello IVA è previsto, tra l’altro, il quadro VO, ove devono essere comunicate le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte sul reddito (come, ad esempio, l’opzione per l’applicazione del regime forfettario riservato a imprenditori e lavoratori autonomi di piccole dimensioni).
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale devono presentare il quadro VO in allegato al modello REDDITI 2021 (da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria entro il 30 novembre 2021). A tal fine, nel frontespizio del modello REDDITI 2021 è presente una specifica casella, la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO.
Le opzioni per i vari regimi di determinazione dell’imposta devono essere comunicate tenendo conto del comportamento concludente adottato durante l’anno d’imposta e vincolano il contribuente per almeno un triennio. Pertanto, la scelta del regime, di fatto messa in pratica dal 1° gennaio 2020, deve essere comunicata nella dichiarazione IVA 2021 in scadenza il 30 aprile.
Trascorso tale periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Nel settore agricolo assume particolare rilievo la scelta tra l’applicazione del regime speciale, di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, o del regime IVA ordinario, da manifestare mediante il comportamento concludente adottato nell’anno di imposta e da confermare nella relativa dichiarazione IVA attraverso la compilazione del quadro VO.
In particolare, l’art. 34, comma 11, D.P.R. n. 633/1972, consente ai produttori agricoli di optare per la determinazione dell’IVA in via ordinaria, ossia liquidando l’imposta quale differenza tra l’IVA riscossa sulle cessioni e l’IVA assolta sugli acquisti.
Il regime speciale, invece, oltre a rappresentare un regime semplificato, prevede la detrazione forfettizzata dell’imposta sulla base delle percentuali di compensazione.
In sostanza, i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA:
Quanto più le percentuali di compensazione sono elevate e si avvicinano all’aliquota IVA applicata alla vendita del prodotto, tanto maggiore è il beneficio fiscale per l’imprenditore agricolo.
Ai fini della scelta tra il regime speciale e quello ordinario è opportuno considerare che:
Occorre poi considerare che l’applicazione del regime speciale non consente la richiesta di rimborso dell’eventuale eccedenza di imposta sugli acquisti rispetto a quella sulle cessioni.
Nella scelta del regime, infine, è opportuno tenere conto della rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 che, in caso di passaggio al regime ordinario, consente il recupero dell’IVA assolta sui beni non ancora ceduti o utilizzati nel processo produttivo, non utilizzata in detrazione per effetto dell’applicazione delle percentuali di compensazione; di converso, i soggetti che rientrano nel regime speciale devono riversare l’imposta sui beni giacenti, per i quali l’IVA è stata regolarmente detratta nel regime normale, ma che beneficeranno della detrazione forfettizzata.