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Il ricorso presentato al TAR del Lazio dalla Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-IPPA e Affini (FIPPA), col fine di tutelare gli interessi delle attività produttive da essa rappresentate, è stato oggetto della Sentenza n. 4916, del 28 aprile 2021, con cui il Tribunale ha escluso dai beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, ai sensi dell’art. 32 del TUIR, la “produzione di prodotti di panetteria freschi” originariamente introdotta dal D.M. 5 agosto 2010 e la “produzione di pane” introdotta dal D.M. 17 febbraio 2011 che, a decorrere dal 2010, sostituiva quella originaria.
L’articolo 32 del TUIR, aggiornato a seguito della riforma del 2001 che, con la nuova definizione dell’imprenditore agricolo e delle attività che lo stesso può esercitare, consente un regime di tassazione semplificato per l’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse, caratterizzato dall’applicazione di una tassazione su base catastale.
In particolare, l’articolo 32 distingue le attività agricole in tre categorie:
Queste ultime attività sono considerate agricole per connessione, in quanto espressamente richiamate dall’articolo 2135 c.c.
Il rilievo mosso dai panificatori pone l’attenzione sul fatto che l’inserimento del pane tra i beni che l’imprenditore agricolo può trasformare nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 32 sarebbe illegittimo e discriminante per la categoria dei panificatori.
L’illegittimità, riconosciuta anche dai Giudici amministrativi, è dovuta al fatto che sia la disciplina comunitaria che quella nazionale consentono all’imprenditore agricolo la trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, mentre per la produzione del pane non si utilizza un prodotto agricolo primario (il cereale) ma la farina, ossia un prodotto ottenuto da una seconda trasformazione.
L’attività di panificazione, implicando l’utilizzo di farina, lieviti, sale ed altri ingredienti, rappresenta quindi un’attività di seconda trasformazione (forse di terza se si parte dalla trebbiatura che libera il chicco dalla lolla) non compatibile con le attività agricole. Conseguentemente, l’applicazione di una disciplina semplificata ed una diversa tassazione rispetto a quella ordinaria cui sono soggetti i panificatori, rappresenta una disparità di trattamento tra operatori che svolgono la medesima attività, quindi, una distorsione del mercato.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato, limitatamente all’inclusione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ex art. 32 TUIR, la parte dei decreti in cui vengono incluse “la produzione di prodotti di panetteria freschi” (D.M. 5 agosto 2010) e la “produzione di pane” (D.M. 17 giugno 2011).
Di questa Sentenza dovranno quindi tener conto tutte le imprese che oggi, tra le attività agricole svolte, avevano integrato quella della produzione di pane.
La problematica che i Giudici amministrativi hanno sollevato non è di poco conto e non si limita agli aspetti fiscali che vedranno tassata, secondo le regole ordinarie, la produzione del pane, (costi - ricavi) in quanto essendo frutto di una seconda trasformazione, la vendita dello stesso non può usufruire della tassazione su base catastale e neppure di quella forfettaria (15%) ex art. 56-bis del TUIR. Il reddito relativo all’attività di panificazione, quindi, avrà natura di reddito d’impresa.
Un ulteriore e forse più grave rischio a cui si dovrà prestare attenzione è l’impatto di questa Sentenza sulla qualifica dell’imprenditore agricolo professionale, con effetti diretti anche sul piano previdenziale e per l’accesso ad agevolazioni o aiuti.
La definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) fornita dall’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, nel caso di ditta individuale o persone fisiche, richiede che questi soggetti dedichino alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Invece, nel caso di impresa costituita in forma societaria, tra i requisiti richiesti dal terzo comma dell’art. 1, del D.Lgs. 99/2004, è previsto che nello statuto sia inserito l’obbligo dell’esercizio “esclusivo” dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c. Il venire meno del requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole determina la perdita della qualifica IAP, con immediati riflessi per l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurali (PSR).
Per le società che hanno optato per la tassazione su base catastale (Snc, Sas, Srl), il venir meno del requisito dell’esclusività dell’attività agricola comporta la decadenza dall’opzione. Infatti, anche per la qualifica di “società agricola”, disposta dall’articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 è richiesto l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del Codice Civile.
Infine, oltre a quanto sopra indicato, il disconoscimento dell’attività di produzione di pane quale non connessa all’attività agricola, ha inevitabili risvolti anche in ambito dell’inquadramento agricolo ai fini previdenziali e del lavoro.
Le attività connesse di cui al 2135 c.c. implicano per le aziende agricole che le esercitano, l’inquadramento agricolo dei lavoratori assunti per le mansioni da essi svolte in ambito delle medesime attività.
L’effetto che questa Sentenza produce alle aziende oggi integralmente inquadrate in agricoltura, ancorché abbiano attivato un’attività di produzione e commercializzazione di pane (ad esempio, con un punto vendita dedicato o “forno agricolo”), sarà l’inevitabile il cambio di settore di inquadramento da agricolo a artigiano o commerciale dei soggetti dedicati a tali attività, con conseguente necessità di applicare anche un CCNL diverso da quello degli impiegati e degli operai agricoli.
Questo è quanto oggi siamo in grado di segnalare sulla base della summenzionata Sentenza, precisando che non conosciamo quali saranno i successivi sviluppi a seguito degli inevitabili interventi che le organizzazioni professionali agricole promuoveranno per cercare di limitare i danni conseguenti.