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Con la Risposta all’Interpello n. 254 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, nella sostanza, quanto già previsto dalla Direzione regionale della Lombardia nella Risposta del 29 gennaio 2021 n. 904/334.
In particolare, l’occasione ci permette di effettuare alcune considerazioni riguardanti la ricorrente pratica, da parte di contribuenti interessati al superbonus 110%, di affidare ad un fornitore unico (General Contractor), tramite mandato senza rappresentanza, il compito di seguire la predisposizione del progetto esecutivo e lo svolgimento delle attività amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia.
Attraverso il mandato senza rappresentanza, il committente conferisce ad un fornitore unico, dotato di esperienza e qualificazione professionale, la possibilità di seguire, per conto suo, la progettazione e la realizzazione delle opere correlate al superbonus 110%, rapportandosi con tutti quei soggetti che saranno coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per la buona riuscita ed il completamento dell’intervento oggetto dell’agevolazione.
A tal fine, il fornitore unico (General Contractor), rapportandosi direttamente con i professionisti che, a vario titolo, sono chiamati ad operare, risulterà essere il destinatario delle fatture emesse a fronte dei lavori e delle pratiche amministrative poste in essere e, successivamente, predisporrà le fatture da emettere nei confronti del suo committente in virtù del mandato senza rappresentanza.
Il ruolo svolto dal fornitore unico lo pone quale gestore dei rapporti con le diverse imprese e con i professionisti coinvolti nel processo di valutazione, progettazione e rendicontazione delle opere, consentendogli di offrire un “contratto chiavi in mano” al committente che, a sua volta, potrà rapportarsi con un unico interlocutore responsabile anche della fatturazione e dell’esercizio per l’opzione dello “sconto in fattura”.
Tale situazione, tuttavia, ha generato la necessità di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che permettesse di determinare se le spese addebitate dal “fornitore unico” potessero rientrare tra quelle agevolabili in base alle disposizioni proprie della maxi detrazione.
Nel coacervo delle spese che possono essere oggetto di fatturazione da parte del fornitore unico troviamo:
Secondo la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, viene fatta una distinzione tra le spese strettamente collegate alla realizzazione dell’intervento, comprese quelle tecniche e quelle amministrative/professionali (punti 1 e 2 elenco sopra riportato), che risultano agevolabili anche se sostenute per il tramite del “General Contractor” e le spese accessorie (punto 3 dell’elenco), che, seppure riguardanti i lavori, non sono direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento e, come tali, vengono escluse dall’agevolazione.
Per tale motivo, risulta quanto mai importante riuscire ad individuare le spese appartenenti all’una o all’altra categoria, indicando separatamente i compensi maturati in ragione dell’attività svolta.
Sarà compito del fornitore unico descrivere puntualmente a cosa si riferiscono le spese riportate in fattura, descrivendo il servizio reso e indicando l’eventuale professionista coinvolto, al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Per ultimo, precisiamo che, tranne per le spese accessorie alle quali non si applica la maxi detrazione e il dubbio su quelle che costituiscono un mero ribaltamento di costi, sarà consentito al committente, destinatario della fattura emessa dal “General Contractor”, di esercitare le modalità opzionali di fruizione della detrazione (sconto sul corrispettivo o cessione del credito).