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Con l’appunto del 13 aprile 2021, prot. n. 0106345, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso sull’obbligo di deposito dei libri sociali delle società cancellate dal Registro delle imprese.
L’art. 2496, Codice Civile, prevede infatti che, una volta compiuta la liquidazione e la distribuzione dell’attivo, i libri sociali delle società di capitali devono essere depositati e conservati per dieci anni presso il Registro delle imprese (ove possono essere consultati da chiunque).
In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che, per le liquidazioni societarie i cui effetti si sono prodotti successivamente al 2014, l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese comporta sempre l’obbligo di consegna dei libri sociali presso l’Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
La prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dal Registro delle imprese è, infatti, incompatibile con il vigente quadro normativo.
Inoltre, anche nei casi ante 2014, permane il diritto dei terzi di accedere ai libri sociali della società cessata presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma, in ogni caso, tali da non costituire ostacolo all’esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge.