Con la Risposta ad Interpello n. 315 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di miscele di sciroppi utilizzati come “mangime” per api.
In particolare, una società che svolge l'attività di fabbricazione e vendita di mangimi, commercializza una linea di cinque tipi di mangimi semplici per api, di cui i primi quattro sono costituiti da miscele di sciroppi di glucosio e fruttosio ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da materie prime vegetali quali amido di mais e amido di frumento, mentre il quinto da sciroppo di zucchero idrolizzato, ossia saccarosio ad alto contenuto di fruttosio ottenuto per inversione (idrolisi) di una soluzione di zucchero da barbabietola.
La società ritiene che alla cessione di tali prodotti sia applicabile l’aliquota IVA del 4%, prevista per la vendita di mangimi per animali.
L’Agenzia delle Entrate, sentito il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ricondotto tali miscele di zuccheri ottenute da materie prime vegetali alla sottovoce “2309 9031” della nomenclatura combinata, ossia tra i prodotti utilizzati per l'alimentazione degli animali ottenuti dal trattamento di materie vegetali per l'alimentazione degli animali, che hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia di origine e sono diversi da cascami, residui e sottoprodotti vegetali.
La cessione di tali prodotti può essere quindi assoggettata all'aliquota IVA ridotta del 4%, giacché gli stessi sono riconducibili nell'ambito applicativo del n. 20) della tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto “mangimi semplici di origine vegetale, mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella”.
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