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Nel quadro RU del Modello Redditi 2021 deve essere indicato, tra l’altro, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 160/2019 e alla Legge n. 178/2020.
Relativamente al bonus investimenti “Industria 4.0” di cui all’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, le istruzioni per la compilazione del quadro RU prevedono l’indicazione di specifici codici (differenziati in base alle diverse tipologie di investimenti agevolati) e la compilazione del nuovo rigo RU120.
In particolare, per ciascuna tipologia di investimento deve essere compilato un distinto modulo della Sezione I del quadro RU, utilizzando i seguenti codici:
In tale sezione, nel rigo RU5, colonna 3, andrà indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2020.
Nel nuovo rigo RU120 è richiesta l’indicazione dell’ammontare degli investimenti realizzati, in base ai quali è commisurato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta (indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione).
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Colonna 1 |
Ammontare investimenti in beni generici (codice credito H4) |
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Colonna 2 |
Ammontare investimenti in beni materiali Industria 4.0 (codice credito 2H) |
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Colonna 3 |
Ammontare investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (codice credito 3H) |
In relazione al nuovo credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (che, si ricorda, riguarda anche gli investimenti effettuati dal 16/11/2020), è richiesta la compilazione, per ciascuna fattispecie agevolabile, di un distinto modulo della Sezione I di quadro RU, utilizzando i seguenti codici credito:
È poi richiesta la compilazione del nuovo rigo RU130, ove deve essere indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta di riferimento (nell’ipotesi di investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2020).
In particolare, occorre compilare le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito “L3”, per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020. Nella colonna 1 deve essere indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
La casella 4 deve essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, che possono utilizzare il credito d’imposta in un’unica quota annuale.
Infine, la colonna 5 di rigo RU130 deve essere compilata per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020 (codice credito “2L”) e la colonna 6 per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (codice credito “3L”).

La disciplina del credito d’imposta istituito dalla Legge 160/2019 e confermato dalla Legge 178/2020, nonostante le attese sugli effetti economici riposte su questa misura, a tutt’oggi è orfana di un documento di prassi organico che ne chiarisca tutti gli aspetti. In merito a questi crediti d’imposta la dottrina può basarsi solo su precedenti pronunciamenti relativi ad analoghe misure per le quali dovrebbero applicarsi, pertanto, i medesimi principi.
Con la Risposta a Interpello n. 85 del 5 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di trasferire il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ai collaboratori dell’impresa familiare e ai soci di società di persone.
L’attribuzione del credito maturato ai soci, infatti, non configura un’ipotesi di cessione del credito (che, si ricorda, è vietata dalle norme istitutive del credito d’imposta in esame), ma costituisce una particolare forma di utilizzo dello stesso.
Nel documento di prassi, inoltre, sono indicate le condizioni che legittimano il trasferimento dei crediti d’imposta ai soci di società di persone, ossia:
In seguito, con la Risposta a Interpello n. 921-231/2020, la DRE Sardegna, prendendo spunto proprio dalla Risposta a Interpello n. 85/2020, ha riconosciuto la possibilità di imputare ai soci di una società semplice il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, non utilizzato dalla società.
Come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate negli incontri di inizio anno con la stampa specializzata, infatti, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito per incapienza, è possibile utilizzare l’ammontare residuo nel corso dei periodi d’imposta successivi.
Ricordiamo che la possibilità di utilizzare il credito residuo esclusivamente in compensazione, prima di tale chiarimento, aveva posto grandi interrogativi per i soggetti che avevano la necessità di effettuare investimenti dai quali fosse emerso un credito superiore ai versamenti annualmente dovuti con modello F24, proprio per il timore di perdere una parte dell’incentivo.
Al fine di permettere ai soci l’utilizzo del suddetto credito, si ritiene che le società di persone debbano indicare nel quadro RU del Modello Redditi 2021 SP il credito d’imposta maturato e da attribuire ai soci (sezione VI-B Crediti d’imposta trasferiti), i quali, a loro volta, potranno utilizzarlo in compensazione dopo averlo indicato nella loro dichiarazione dei redditi (a colonna 10 di quadro RH).
Sul punto, anche le istruzioni per la compilazione del modello redditi non offrono certezze. Sarebbe quindi opportuno un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In ultimo, per completezza, occorre ricordare che anche il Ministero dello Sviluppo Economico pare essersi dimenticato che i contribuenti sono ancora in attesa del Decreto Direttoriale con il quale dovranno essere approvati il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione richiesta alle imprese che si avvalgono:
Fortunatamente, nelle more del provvedimento, sul sito del MISE è indicato che le imprese che effettuano i suddetti investimenti hanno diritto all’applicazione delle relative agevolazioni e, conseguentemente, all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti in quanto gli stessi “non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.