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Con la Risposta a Interpello n. 292 del 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale applicabile al trattamento di fine mandato (TFM) da erogare a un amministratore delegato pro tempore, nonché vicepresidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017, anno di cessazione della carica.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda, in particolare, l’applicazione del regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR.
Tale disposizione, si ricorda, prevede la possibilità di assoggettare a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, a condizione che il diritto alla percezione delle stesse risulti da un atto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto. In caso contrario, ossia in mancanza di data certa, trova applicazione il regime di tassazione ordinaria.
In ogni caso, è assoggettata a tassazione ordinaria la quota di TFM eccedente la soglia di 1 milione di euro.
Al fine di attribuire la data certa, occorre aver riguardo alle indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 124/E/2017, che richiama la disciplina civilistica in materia di prove documentali di cui agli artt. 2702, 2703 e 2704, c.c.
È dunque possibile attribuire la data certa a un documento, ad esempio, mediante:
Nella Risposta a Interpello n. 292/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che ha attribuito il diritto alla percezione del TFM a un amministratore pro tempore, il cui ammontare è stato determinato dal Consiglio di amministrazione in un secondo momento.
La società si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate chiedendo se, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata, è sufficiente che l’atto (avente data certa anteriore all’inizio del rapporto) riconosca il diritto al trattamento di fine mandato, senza che ricorra l’obbligo di doverne specificare anche l’importo.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, limitatamente agli incarichi speciali di cui al comma 3 dell’art. 2389, c.c., ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata è sufficiente che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità stessa, demandando a un successivo atto del Consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.