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Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, è esclusivamente utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 e non può essere richiesto a rimborso.
Con la Risoluzione n. 3/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione del credito con imposte e contributi:
Ai fini della compensazione non opera il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari 700.000 euro annui, previsto per le compensazioni nel modello F24, nonché il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Non trova applicazione neppure la previsione di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010, ossia il divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro.
Il credito d’imposta istituito dalla Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta sui beni “generici”.
I soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “generici” nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021, possono utilizzare il credito d’imposta in un’unica quota annuale.
Nel corso degli incontri organizzati a inizio anno dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancato utilizzo (per incapienza) di parte della quota di un terzo del credito d’imposta maturato sugli investimenti in beni strumentali, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo, andandosi a sommare alla quota fruibile del medesimo periodo.
Nel corso di un convegno recentemente organizzato da FEDERMACCHINE e ANIMA, un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico ha reso un ulteriore importante chiarimento circa il riporto a nuovo dell’eccedenza del credito d’imposta.
In particolare, il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il periodo di compensazione di tre anni (o di un anno al ricorrere di talune condizioni) deve essere considerato quale periodo minimo di compensazione, senza che sussistano limiti al riporto a nuovo delle eccedenze.
Il credito d’imposta è dunque utilizzabile in compensazione anche oltre il periodo di tre anni fissato dalla norma istitutiva dell’agevolazione.