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Prima di addentrarci nell’oggetto della trattazione occorre ripercorrere brevemente quali sono i requisiti che l’art. 2 della Legge n. 604/1954 richiede per la concessione delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.
La disposizione normativa sopra richiamata stabilisce che, per avere accesso alle predette agevolazioni, l’acquirente o l’enfiteuta deve dedicarsi abitualmente alla coltivazione della terra e, nel biennio precedente l’acquisto del terreno o la concessione dello stesso in enfiteusi, non deve aver alienato fondi rustici la cui superficie complessiva sia superiore ad un ettaro. Occorre infine che l’appezzamento di terreno oggetto di acquisto o di enfiteusi sia idoneo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina (PPC).
Ai fini della dimostrazione del possesso di tali requisiti, l’acquirente è tenuto a produrre all’Agenzia delle Entrate, entro un triennio dalla registrazione dell’atto di acquisto o di enfiteusi, il certificato rilasciato dall’Ispettorato Agrario competente attestante la qualifica di coltivatore diretto.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 99/2004, che ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), si è posto il problema della possibilità o meno di estendere anche a quest’ultimo soggetto l’osservanza dei requisiti dettati dall’art. 2 della Legge n. 604/1954 a proposito del coltivatore diretto.
Per la risoluzione della questione torna utile richiamare all’attenzione la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 17 maggio 2010, secondo cui, ai fini della fruizione delle agevolazioni PPC, “(…) non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, nn. 1), 2) e 3), previste dalla citata Legge n. 604/1954”. Con la stessa Risoluzione l’Amministrazione Finanziaria prosegue affermando che “conseguentemente viene meno anche la funzione di certificazione prevista dai successivi articoli 3 e 4 della richiamata Legge n. 604 del 1954, da parte dell’Ispettorato provinciale Agrario competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti (…)”
La ratio si rinviene nell’esigenza di rendere maggiormente competitive sul mercato le aziende agricole tramite la previsione di agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore, non soltanto di coltivatori diretti, ma anche di imprenditori agricoli professionali, al fine di modernizzare l’intero comparto agricolo.
Tenuto conto di quanto appresso esplicitato, la Cassazione, con l'Ordinanza dell’11 febbraio 2021, n. 3460, ha rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso un contribuente a cui erano state revocate le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina e conseguentemente liquidate le maggiori imposte di registro e ipotecarie, per non aver lo stesso prodotto il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale Agrario competente, attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, entro il triennio dall’avvenuta registrazione dell’atto di acquisto di un terreno agricolo.
Gli Ermellini, in quell’occasione, precisavano che nei confronti dell’imprenditore agricolo professionale, relativamente alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, non trovano applicazione i requisiti soggettivi e le cause di decadenza previste per il coltivatore diretto dall’art. 2 della Legge n. 604/1954.
Non è, pertanto, necessario produrre all’Amministrazione Finanziaria il certificato attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto di acquisto del terreno agricolo. L’imprenditore agricolo professionale decade dalle agevolazioni riguardanti la piccola proprietà contadina qualora, piuttosto, non sia regolarmente iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, come richiesto dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004.
Ricordiamo che la disciplina delle agevolazioni PPC è stata reintrodotta dall’articolo 2, comma 4-bis del D.Lgs. n. 194/2009. L’attuale agevolazione, pur mantenendo sostanzialmente aderenti molti aspetti alla norma del 1954, introduce degli aspetti innovativi, tra i quali la revisione delle condizioni di decadenza.
L’articolo 4-bis prevede come causa di decadenza il mancato rispetto del termine quinquennale dalla stipula entro il quale coloro che hanno beneficiato dell’agevolazione non possono alienare volontariamente i terreni, ovvero cessare di coltivarli o di condurli direttamente.
La disposizione, inoltre, stabilisce che “sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni”.
Pertanto, anche nell’attuale disciplina in relazione al profilo soggettivo rileva principalmente l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS del beneficiario dell’agevolazione (CD o IAP), nonché il mantenimento della qualifica di società agricola IAP.
Non è quindi più richiesto, come invece prevedeva l’art. 2 della L. 604/1954, che i beneficiari debbano dedicare abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; conseguentemente, non è quindi necessaria la presentazione di una certificazione in tal senso.
Stefania Avoni, avvocato