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Da oggi, 10 maggio 2021, è possibile visualizzare la propria dichiarazione dei redditi precompilata nell’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate.
Oltre al modello dichiarativo (Modello 730/2021 o Modello Redditi 2021), sono disponibili i dati relativi ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti e ai crediti d’imposta spettanti, sulla base delle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.
Tra i dati disponibili, da quest’anno si sono aggiunte le spese per la frequenza scolastica (sempre che gli istituti scolastici abbiano provveduto all’invio delle comunicazioni relative al 2020) e le detrazioni spettanti a titolo di bonus vacanze di cui all’art. 176, D.L. n. 34/2020.
A partire dal 19 maggio 2021 sarà poi possibile modificare i dati proposti e/o trasmettere il modello, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta o un intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile compilare e presentare la dichiarazione mediante i canali tradizionali. In ogni caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2021.
Sul punto si evidenzia che, in caso di modifiche apportate dal contribuente, non opera l’esclusione dai controlli formali e, in caso di richiesta di rimborso d’importo superiore a 4.000 euro, sono previsti ulteriori specifici controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Per accedere alla dichiarazione precompilata deve essere utilizzato uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
Dal 1° gennaio 2020, come noto, la fruizione delle spese detraibili nella misura del 19% è subordinata al relativo pagamento con strumenti esclusivamente tracciabili (carte di credito o di debito, bonifici, app di pagamento, ecc.). In caso di pagamento in contanti, pertanto, tali oneri non possono essere portati in detrazione (fanno eccezione le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le spese per prestazioni sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN, che sono detraibili ancorché pagate in contanti).
Inoltre, qualora l’operatore sanitario abbia erroneamente comunicato che il pagamento è avvenuto in contanti, è necessario intervenire sui dati proposti al fine di beneficiare della detrazione.
A tal fine occorre disporre della prova del pagamento (ricevuta del bancomat, estratto conto attestante l’addebito, ecc.), che può essere rappresentata anche da una attestazione rilasciata sul documento di spesa dal beneficiario del pagamento.
Qualora si siano ottenuti dei rimborsi su dei servizi che, a causa dei vari lockdown intervenuti nel 2020, non sono stati compiutamente fruiti (si pensi, ad esempio, alle spese per le attività sportive dei propri figli, per la mensa scolastica o per l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale), occorre intervenire sulla dichiarazione precompilata e indicare la spesa effettivamente sostenuta (al netto del rimborso eventualmente ottenuto).
In particolare, qualora una spesa pagata nel 2020 sia rimborsata solo quest’anno, è opportuno scomputare il rimborso e detrarre solo la spesa effettiva. Qualora, invece, una spesa pagata nel 2019 sia stata rimborsata nel 2020, dopo la presentazione della relativa dichiarazione, nel modello dichiarativo 2021, il rimborso deve essere indicato tra i redditi diversi (e assoggettato a tassazione).