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La bozza dell’atteso “Decreto Sostegni-bis” prevede una sostanziale modifica delle attuali regole per l’emissione della nota di variazione in diminuzione nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali.
Rispetto all’attuale disciplina, che vincola la rettifica dell’imponibile e dell’imposta all’esito infruttuoso della procedura, con l’introduzione del nuovo comma 3-bis nell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, viene riconosciuto il diritto del cedente o prestatore di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione effettuata anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
Pertanto, qualora nell’iter di approvazione del “Decreto Sostegni-bis” sia confermata tale nuova previsione, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sarà possibile effettuare le variazioni in diminuzione già dalla data di apertura della procedura, senza doverne dunque attendere la conclusione.
A tal fine, il nuovo comma 10-bis dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, prevede espressamente che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il pacchetto di modifiche alla disciplina IVA delle variazioni in diminuzione prevede, infine, che il cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali non sia più obbligato alla registrazione della variazione operata dal fornitore. Inoltre, nel caso in cui, successivamente agli eventi suddetti, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che ha assolto l’obbligo di registrazione della variazione, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
Tali modifiche, se confermate, troveranno applicazione dalle procedure concorsuali avviate dopo la data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”.