Con l’Ordinanza n. 11690, depositata il 5 maggio 2021, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di componenti finiti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda una società raggiunta da un avviso di accertamento per il recupero della maggiore IVA richiesta dall’Agenzia delle Entrate, in relazione a delle cessioni di moduli fotovoltaici assoggettate all’aliquota IVA del 10%.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, la società non è stata in grado di dimostrare che tali cessioni sono state effettuate a favore degli utilizzatori finali dei beni e, pertanto, non poteva trovare applicazione l’aliquota IVA ridotta del 10%, accordata dal n. 127-sexies, tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972.
Con la Risoluzione n. 269/E/2007, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui al n. 127-sexies ai soli beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica di cui al n. 127-quinquies, tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972, ossia a beni:
- il cui processo produttivo si è già compiuto e che, pertanto, si trovano nell’ultima fase della loro commercializzazione;
- acquistati per essere direttamente impiegati nella costruzione degli impianti di cui sopra.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta a tali operazioni di cessione, l’Agenzia delle Entrate richiede che l’acquirente, sotto la propria responsabilità, rilasci un’apposita dichiarazione al cedente, dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o la costruzione di impianti fotovoltaici, in modo tale da escludere che la cessione sia effettuata verso un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione (come, ad esempio, nel caso dei distributori e grossisti) di tali beni.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non è stata tuttavia condivisa dalla Corte di Cassazione che, richiamando i principi espressi nella propria Ordinanza n. 7788/2019, ha ribadito che il regime agevolato di cui al n. 127-sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente utilizzati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario, il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto.
L’applicazione dell’aliquota IVA del 10% può essere quindi negata soltanto qualora non sia provata la destinazione dei beni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile.
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