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Come noto, l’art. 1, comma 1064, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato e potenziato il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, istituito dalla Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”.
In particolare, con la modifica del comma 203 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, è stato disposto:
Con la Risposta a Interpello 10 maggio 2021, n. 323, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le sopraindicate nuove aliquote e i nuovi massimali si applicano alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, in mancanza di una specifica indicazione normativa circa la decorrenza dell’agevolazione, le modifiche apportate dalla “Legge di Bilancio 2021” possono trovare applicazione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il Legislatore abbia inteso apportare tali modifiche intervenendo direttamente sul testo della disciplina originaria.
La volontà del Legislatore di dar corso solo dal 2021 all’agevolazione potenziata è peraltro attestata dalla mancanza di copertura finanziaria per i periodi d’imposta precedenti.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato che le aliquote e i massimali potenziati possono trovare applicazione anche in relazione ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti, i cui relativi costi ammissibili sono sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021 (sulla base delle regole di imputazione temporale previste dall’art. 109, TUIR).
In definitiva, alle spese agevolabili sostenute nel 2020 si applicano le aliquote e i massimali previsti dalla Legge n. 160/2019; le aliquote e i massimali potenziati previsti dalla Legge n. 178/2020 si applicano, invece, alle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2021.