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Con l'Ordinanza 28 aprile 2021, n. 11161, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della compatibilità tra la posizione di socio-amministratore e quella di lavoratore subordinato della medesima società.
In particolare, richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito che la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, purché sia accertato, in concreto, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.
Inoltre, potendo astrattamente coesistere nella stessa persona la posizione di socio di società e quella di lavoratore subordinato della medesima, anche un socio, componente del Consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che risulti concretamente assoggettato ad un potere di direzione, controllo e disciplinare, esercitato dagli altri componenti dell'organo cui appartiene. In mancanza di tale assoggettamento, anche l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono di per sé sufficienti a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Peraltro, neppure la qualità di socio maggioritario di una società di capitali è intrinsecamente di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, allorché possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio e l'organo societario preposto all'amministrazione.
Allo stesso modo, la qualità di socio-amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, qualora il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dagli stessi due soci.
È, invece, esclusa la compatibilità tra la figura del socio-amministratore e quella di lavoratore dipendente, in caso di amministratore unico di società di capitali, in quanto l’attività di amministratore unico assorbe qualsiasi altra attività, essendo incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società. In tal caso è dunque assente l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri che è il requisito tipico della subordinazione.