Con la Risposta a Interpello n. 331 dell'11 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni circa la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti, prevista dall’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Tale disposizione, nella formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2019, accordava la riduzione degli ordinari termini di accertamento a favore dei contribuenti che si avvalevano dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, qualora effettuassero le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, esercitavano l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, garantendo al contempo la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.
In seguito, una volta introdotto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, è stato espunto dal testo dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, il riferimento alle operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 (tra le quali rientrano, ad esempio, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica).
Eppure, nella Risposta a Interpello in esame, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, stante tale abrogazione, la modalità di certificazione dei corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, assume ancora rilievo, giacché la memorizzazione elettronica e l’invio telematico costituiscono presupposto strutturale e regola generale di certificazione dei corrispettivi di tutte le operazioni di commercio al minuto e assimilate.
Di conseguenza, in mancanza di documentazione delle operazioni, la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore alla soglia di 500 euro, non è di per sé sufficiente alla fruizione della riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento accordata dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Di tale beneficio, peraltro, non possono avvalersi neppure i soggetti che, ancorché esonerati dalla documentazione delle operazioni con fattura elettronica o con corrispettivi telematici, non vi ricorrono volontariamente. Per avvalersi della riduzione biennale dei controlli, pertanto, occorre emettere scontrini o fatture elettroniche anche qualora si esercitino attività economiche esonerate dall’obbligo di certificazione (come il servizio di mensa aziendale reso a favore dei propri dipendenti).
In definitiva, la riduzione dei termini di decadenza di cui agli artt. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, può essere dunque accordata solo ai soggetti che:
- documentano le operazioni effettuate mediante fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro;
- indicano nel Modello Redditi la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini (compilando, ad esempio, il quadro RS, rigo RS269, del Modello Redditi 2021 SC).
Relativamente all’obbligo di tracciabilità delle operazioni di ammontare complessivo superiore a 500 euro (comprensivo di eventuali imposte e oneri), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra gli specifici strumenti di pagamento previsti possono rientrare anche le trattenute in busta paga dei lavoratori dipendenti che fruiscono del servizio mensa, purché il pagamento della loro retribuzione avvenga con uno dei mezzi individuati dal Legislatore (tra i quali rientra il bonifico bancario).
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