La bozza del c.d. “Decreto Sostegni-bis” prevede la proroga e la modifica del credito d’imposta riconosciuto sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
In particolare, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è prevista la proroga del bonus fino al 31 maggio 2021. Per le altre imprese e i lavoratori autonomi, invece, è prevista la concessione dell’agevolazione per i canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021 e la ridefinizione dei requisiti di accesso al credito.
La proroga del bonus a favore di talune imprese
Come noto, l’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, il riconoscimento del credito d’imposta fino al 30 aprile 2021.
La bozza del c.d. “Decreto Sostegni-bis” interviene ora sull’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, prevedendo l’estensione del periodo agevolato fino al 31 maggio 2021.
Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 28, comma 3, D.L. n. 34/2020, le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator hanno diritto al credito d’imposta indipendentemente dal volume dei ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Permane, invece, la condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi ai fini della spettanza del credito d’imposta (riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019).
Il requisito della riduzione del fatturato non è richiesto per le attività avviate nel 2019 e per i soggetti IVA con sede in uno dei Comuni con stato d’emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Le modifiche al bonus per le altre imprese
A favore dei soggetti diversi dalle imprese turistico-ricettive, dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, la bozza del “Decreto Sostegni-bis” prevede, invece, la concessione dell’agevolazione per i canoni relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021. Sono, tuttavia, previste alcune modifiche ai requisiti richiesti per la fruizione del bonus.
È previsto, in particolare, che il bonus in esame sia concesso ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ossia, nel 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta è concesso a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il bonus spetta anche in assenza del calo del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il beneficio continua a essere riconosciuto nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività economica.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, il credito d’imposta spetta, invece, nella misura del 30% dell’importo del canone.
Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, qualora relativamente alla stessa struttura siano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.
L’agevolazione, infine, continua a essere concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato”.
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