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Come noto, l’art. 1, comma 693, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
posseduti alla data del 1° gennaio 2020, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
A tal fine era richiesta, entro il 30 giugno 2020, la redazione della perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata di tre), fissata nella misura unica del 11% per terreni e partecipazioni (qualificate e non).
In seguito, l’art. 137, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2020. Entro il 15 novembre 2020 era richiesta la redazione della perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata di tre), sempre fissata nella misura unica del 11%.
I contribuenti che si sono avvalsi di tale opportunità sono tenuti a darne evidenza nel Modello Redditi 2021, compilando i quadri RM (terreni) e RT (partecipazioni). In alternativa alla presentazione del Modello Redditi è possibile presentare il Modello 730/2021, unitamente al (solo) frontespizio del Modello Redditi 2021 e al quadro (RM per i terreni e RT per le partecipazioni) contenente le informazioni sulla rivalutazione.
Nei righi da RM20 a RM22, in particolare, devono essere distintamente esposte, per il periodo d’imposta 2020, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione.
Nei righi RT105 e RT106, invece, devono essere indicate le informazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati.
In entrambe le ipotesi è possibile indicare l’imposta sostitutiva già versata in occasione di una (eventuale) precedente rideterminazione in relazione allo stesso bene, utilizzata a scomputo degli importi dovuti per le rivalutazioni in esame.
L’omessa indicazione nel Modello Redditi dei dati relativi alla rideterminazione di terreni e partecipazioni non pregiudica il perfezionamento della procedura. L’inadempimento, infatti, costituisce una mera violazione formale, alla quale è applicabile la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, da 250 a 2.000 euro (si veda la Circolare 15/E/2013, risposta 4.3).
Da ultimo si ricorda che le informazioni relative alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, prevista dall’art. 1, commi 1122 e 1123, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, dovranno essere indicate nel Modello Redditi 2022, relativo all’anno 2021.