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Nel corso dell’iter di conversione in Legge del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è stato approvato un emendamento che prevede il riconoscimento, a favore delle imprese agricole e fino al 31 dicembre 2022, degli incentivi erogati dal GSE per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
In particolare, il nuovo art. 39-bis, D.L. n. 41/2021, prevede che, fino al 31 dicembre 2022, le misure di incentivazione di cui al D.M. 16 febbraio 2016 siano accordate anche alle imprese operanti nelle zone montane, il cui titolare eserciti le attività di cui all’art. 2135, Codice Civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
Tale previsione, ora all’esame della Camera, riconosce la fruizione degli incentivi a condizione che le imprese agricole esercitino l’attività nei Comuni classificati come montani dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze (in particolare, nell'elenco allegato alla Circolare, sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, aventi natura montana).
Sul punto si rammenta che il c.d. conto termico, disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016, prevede l’erogazione di un contributo in conto impianti finalizzato alla riqualificazione degli edifici e al miglioramento delle prestazioni energetiche.
In particolare, l’art. 4, D.M. 16 febbraio 2016, elenca compiutamente le tipologie degli interventi agevolabili distinguendoli tra:
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.
Gli incentivi sono erogati dal GSE in rate annuali costanti, per una durata compresa tra i due e i cinque anni (il periodo di rimborso è collegato alla tipologia e alla dimensione degli interventi e degli impianti). Qualora l'ammontare dell’incentivo non superi la soglia di 5.000 euro è prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.
Gli incentivi riconosciuti dal conto termico non sono cumulabili con le altre agevolazioni IRPEF in materia di risparmio energetico.