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Con la Risoluzione n. 31/E del 11 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, fino al termine dello stato emergenziale da COVID-19, le modalità di assistenza fiscale a distanza previste dall’art. 78, comma 4-septies, D.L. n. 18/2020, sono applicabili anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti.
Tale disposizione, si ricorda, prevede che i contribuenti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica, possono trasmettere agli stessi sia la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta, sia i documenti necessari, unitamente alla copia del documento di identità.
In alternativa è possibile inviare una delega non sottoscritta, previa autorizzazione dell’interessato. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario o con sistemi di messaggistica istantanea.
In tale ipotesi, tuttavia, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale, si renderà necessario regolarizzare le deleghe, i mandati e la documentazione trasmessa all’intermediario.