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Con la Risposta a Interpello n. 336 del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni circa la compensazione nel modello F24 del residuo credito IRES maturato nel periodo d’imposta 2019.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, una società che ha chiuso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi 2020 SC), con crediti d’imposta di natura erariale d’importo significativo. Nel 2020 la società istante ha utilizzato in compensazione crediti IRES e IRAP 2019 fino all’importo massimo consentito, pari a 1 milione di euro, e si è quindi ora rivolta all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se può utilizzare in compensazione il residuo credito IRES di 700.000 euro nei primi mesi del 2021 e, comunque, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 (Modello Redditi 2021).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, prevede che la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale, nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Inoltre, la compensazione dei crediti erariali per importi superiori alla soglia di 5.000 euro, richiede l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sulla dichiarazione annuale o l'istanza da cui emerge il credito. Da ultimo, il modello F24 esponente la compensazione deve essere trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
L’art. 34, comma 1, primo periodo, Legge n. 388/2000, prevede che il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sia fissato nell’importo di 700.000 euro per ciascun anno solare. Solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione di crisi cagionata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, l'art. 147, D.L. n. 34/2020, ha innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili nel modello F24. Tale generalizzato limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti d’imposta del contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta.
Nel caso specifico, pertanto, i crediti d’imposta emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020 per il raggiungimento dei limiti di utilizzo (1 milione di euro nel 2020), possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020 (30 novembre 2021), ove i crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella sezione II del quadro RX del Modello Redditi), saranno rigenerati e quindi sottoposti al visto di conformità.