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Lo scorso 19 maggio la Camera ha approvato la Legge di conversione del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Esaminiamo di seguito per brevi flash le principali modifiche apportate in sede di conversione; seguiranno approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
In sede di conversione è stato posticipato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dal D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ossia in violazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. La proroga, si ricorda, era stata annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 87/2021.
In relazione al contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti titolari di Partita IVA che producono reddito agrario o esercitano attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro e con fatturato 2020 inferiore almeno del 30% a quello del 2019, la Legge di conversione prevede, ora, l’impignorabilità dello stesso.
In sede di conversione è stato istituito, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno aperto la Partita IVA nel 2018, ma hanno iniziato l’attività nel 2019, che non possono beneficiare dell’indennizzo accordato dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, poiché l’ammontare medio mensile del loro fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Il contributo a favore delle start up sarà riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro per ciascun beneficiario. I criteri e le modalità di concessione dell’indennizzo saranno definiti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al contributo sono state accordate risorse finanziarie per 20 milioni di euro.
In sede di conversione è stata prorogata al 2021 la possibilità di compensare i debiti tributari con i crediti commerciali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi (anche professionali). La compensazione deve riguardare debiti tributari affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020. I crediti commerciali compensabili con tali somme devono essere certi, liquidi ed esigibili, nonché certificati mediante l’apposita piattaforma elettronica.
In sede di conversione è stata prevista la possibilità di beneficiare della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2020, a condizione che i beni non siano già stati rivalutati nel bilancio dell’esercizio precedente. La nuova rivalutazione 2021, tuttavia, ha efficacia esclusivamente civilistica (non fiscale), e non è dunque prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione e di avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione.
In relazione alla rivalutazione gratuita di cui all’art. 6-bis, D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ossia alla possibilità, riconosciuta a imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, di effettuare gratuitamente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la Legge di conversione in esame introduce una norma di interpretazione autentica (e, quindi, con efficacia retroattiva), che consente l’applicazione della disposizione anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda, tuttavia, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.
In sede di conversione è stato disposto il completo azzeramento, per l’anno 2021, del canone speciale di abbonamento alla RAI dovuto dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore. Le somme eventualmente versate anteriormente all’entrata in vigore della Legge in esame saranno integralmente restituite sotto forma di credito d’imposta (in precedenza, si ricorda, era stata prevista soltanto la riduzione del canone nella misura del 30%).
La Legge di conversione in esame ha previsto che, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente, l’IVA non detraibile (anche parzialmente) corrisposta sulle spese rilevanti ai fini della detrazione del 110% di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, rientra tra i costi agevolabili. Sul punto si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 30/E/2020, aveva sostenuto che l’IVA indetraibile non poteva confluire tra le spese ammesse al beneficio.
In sede di conversione è stato previsto anche per il periodo d’imposta 2021 il raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro, dell’importo dei fringe benefit aziendali di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
A favore dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021 (ossia, titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, che nel 2019 non hanno superato la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi e nel 2020 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del 2019), la Legge di conversione accorda anche l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 dovuta sugli immobili posseduti.
Il beneficio è riconosciuto soltanto in relazione agli immobili ove i sopraindicati contribuenti sono anche i gestori delle attività ivi esercitate. La fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato.
La Legge di conversione prevede l’estensione ai contratti di locazione stipulati prima del 2020, della detassazione dei canoni non percepiti di cui all’art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
È previsto, in particolare, che i canoni di affitto degli immobili a uso abitativo siano esclusi dalla formazione del reddito imponibile mediante la semplice attestazione del loro mancato incasso, ossia esibendo l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità (e non alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto).
Allo stato attuale, pertanto, la disposizione introdotta dal “Decreto Crescita” è applicabile anche ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 (e non più solo a quelli stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020).
Da ultimo, la Legge di conversione in esame prevede l’estensione a tutto il 2021 (e non solo fino al 30 giugno 2021) delle misure di esenzione disposte, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e per favorire la ripresa delle attività turistiche, dall’art. 9-ter, commi 2 e 3, D.L. n. 137/2020.
Tali esenzioni, in particolare, sono applicabili al: