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La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di ulteriori 40 miliardi di euro per interventi in favore di imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Sostegni-bis, occorre rilevare che l’intesa raggiunta sui ristori agli operatori economici di tutti settori produttivi è sostanzialmente basata sull’effettivo calo delle attività, riconducibile agli effetti dei provvedimenti di contenimento della pandemia.
L’articolo 1 della bozza del Decreto conferma un nuovo contributo a fondo perduto destinato agli operatori economici con Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, a prescindere dal settore di attività. Sono invece esclusi gli enti pubblici.
Il meccanismo di accesso al contributo è stato ulteriormente perfezionato per cercare di intervenire in maniera ancora più mirata all’individuazione degli operatori economici colpiti dagli effetti economici della pandemia, pertanto, il calcolo della “flessione economica” dell’attività consentirà di definire nuove casistiche precedentemente non previste.
Per coloro che hanno già presentato l’istanza per il precedente contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1 del D.L. 41/2021, è prevista l’erogazione di un ulteriore contributo di pari importo direttamente dall’Agenzia delle Entrate (“automatico”). Qualora il beneficiario abbia precedentemente optato per la fruizione dell’aiuto tramite il riconoscimento di un equivalente credito d’imposta, anche il nuovo ristoro sarà concesso con la medesima modalità.
In alternativa, per i titolari di Partita IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro o che producono reddito agrario, il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere determinato applicando delle percentuali decrescenti rispetto a specifiche fasce di ricavi o compensi, differenziate a seconda del fatto che i beneficiari abbiano già fruito del contributo a fondo perduto stanziato dal D.L. 41/2021.
In pratica, i beneficiari devono disporre dei seguenti requisiti:
In relazione al limite di 10 milioni di euro è stato precisato per le precedenti misure che, qualora lo stesso beneficiario svolga più attività, tale limite dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Invece, nel caso di soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre prendere a riferimento il volume d’affari (rigo VE50 della Dichiarazione IVA 2020) e qualora tale soggetto svolga anche altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della Dichiarazione IVA.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA si potrà invece fare riferimento al fatturato del 2019.
In presenza dei suddetti requisiti, il ristoro “alternativo”, calcolato sulla perdita media mensile si applica con le percentuali indicate nella seguente tabella riepilogativa.
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Ricavi/compensi o fatturato 2019 |
Percentuale per calcolo del sostegno da applicare alla perdita media mensile |
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Soggetti che hanno fruito del contributo art. 1 D.L. 41/2021 |
Soggetti che non hanno fruito del contributo art. 1 D.L. 41/2021 |
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Fino a 100.000 euro |
60% |
90% |
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Da 100.001 e fino a 400.000 euro |
50% |
70% |
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Da 400.001 e fino a 1 milioni di euro |
40% |
50% |
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Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro |
30% |
40% |
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Superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
20% |
30% |
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A differenza del contributo a fondo perduto c.d. “automatico”, per il quale non è richiesta la presentazione di alcuna istanza, l’accesso al contributo “alternativo” necessita della presentazione di un’apposita istanza, anche nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia già fruito dell’aiuto disposto dal D.L. 41/2021.
In tal caso, tuttavia, il maggior contributo derivante dalla presentazione della nuova istanza sarà riconosciuto limitatamente alla quota eccedente a quello (eventualmente) già concesso in modo “automatico” (con accredito diretto o con attribuzione del corrispondente credito d’imposta). Qualora invece il metodo di calcolo alternativo determini un contributo inferiore a quello già riconosciuto, l’istanza non sarà presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, per i medesimi soggetti, viene prevista una ulteriore ipotesi per l’accesso al contributo a fondo perduto legata al risultato economico.
Per la prima volta ci si discosta dall’elemento “fatturato”, ma si vogliono concedere indennizzi anche nell’ipotesi in cui il soggetto economico abbia effettivamente riscontrato una sensibile diminuzione della redditività. Sarà il Ministero delle Finanze a stabilire l’entità, in termini percentuali, dello scostamento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello del 2019. Lo scostamento non terrà conto degli eventuali indennizzi percepiti a titolo di contributi a fondo perduto.
In ciascuna delle tre nuove ipotesi di contributo, il limite massimo del ristoro per ciascun soggetto economico non può superare 150.000 euro.