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Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto 7 maggio 2021 con il quale il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile dei fabbricati di categoria D.
I coefficienti moltiplicatori consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e della IMPI, per il 2021, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per tali fabbricati, infatti, la base imponibile viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei dati ISTAT in merito al costo di costruzione dei capannoni.
Tra gli immobili rientranti nella categoria D rientrano gli opifici, gli alberghi e le pensioni, nonché le centrali idroelettriche, gli impianti fotovoltaici, i centri commerciali, gli istituti di credito, i teatri, i cinematografi, ecc.
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Per l'anno 2021 = 1,01 |
Per l'anno 2020 = 1,01 |
Per l'anno 2019 = 1,02 |
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Per l'anno 2018 = 1,03 |
Per l'anno 2017 = 1,04 |
Per l'anno 2016 = 1,04 |
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Per l'anno 2015 = 1,04 |
Per l'anno 2014 = 1,04 |
Per l'anno 2013 = 1,05 |
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Per l'anno 2012 = 1,07 |
Per l'anno 2011 = 1,11 |
Per l'anno 2010 = 1,12 |
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Per l'anno 2009 = 1,13 |
Per l'anno 2008 = 1,18 |
Per l'anno 2007 = 1,22 |
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Per l'anno 2006 = 1,25 |
Per l'anno 2005 = 1,29 |
Per l'anno 2004 = 1,36 |
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Per l'anno 2003 = 1,41 |
Per l'anno 2002 = 1,46 |
Per l'anno 2001 = 1,49 |
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Per l'anno 2000 = 1,54 |
Per l'anno 1999 = 1,57 |
Per l'anno 1998 = 1,59 |
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Per l'anno 1997 = 1,63 |
Per l'anno 1996 = 1,68 |
Per l'anno 1995 = 1,73 |
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Per l'anno 1994 = 1,79 |
Per l'anno 1993 = 1,82 |
Per l'anno 1992 = 1,84 |
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Per l'anno 1991 = 1,87 |
Per l'anno 1990 = 1,96 |
Per l'anno 1989 = 2,05 |
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Per l'anno 1988 = 2,14 |
Per l'anno 1987 = 2,32 |
Per l'anno 1986 = 2,50 |
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Per l'anno 1985 = 2,68 |
Per l'anno 1984 = 2,86 |
Per l'anno 1983 = 3,04 |
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Per l'anno 1982 = 3,21 |
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Ricordiamo che l’articolo 6-sexies della Legge 69/2021 ha disposto l’esenzione dal versamento della prima rata IMU a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021 (ossia, titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, che nel 2019 non hanno superato la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi e nel 2020 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del 2019), la Legge di conversione accorda anche l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 dovuta sugli immobili posseduti.
Tale beneficio è riconosciuto soltanto in relazione agli immobili ove i sopraindicati contribuenti sono anche i gestori delle attività ivi esercitate. La fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato.