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Con la Circolare n. 5/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli ultimi chiarimenti sul contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.
In seguito, al fine di consentire la fruizione del contributo ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 per proseguire un’attività in precedenza esercitata da un altro soggetto (in caso, ad esempio, nel caso di prosecuzione di un’attività in qualità di erede o di confluenze o di trasformazioni di ditte individuali in società), l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dell’istanza, precisando che tali soggetti devono compilare la sezione “Dati del soggetto richiedente”:
Osservando tali modalità di compilazione l’istanza è accettata, ancorché, al fine di individuare la media mensile del fatturato 2019-2020, i dati siano riferiti a due diverse Partite IVA (subentrante e subentrato).
Esaminiamo di seguito, per brevi flash, i principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla compilazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto.
Le imprese poste in liquidazione anteriormente al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, non possono beneficiare del contributo a fondo perduto. In questa ipotesi, infatti, l’attività ordinaria dell’impresa è stata interrotta per cause non riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Invece, le imprese poste in liquidazione dopo il 31 gennaio 2020, possono legittimamente fruire dell’indennità in esame.
L’art. 2, comma 1, D.L. n. 41/2021, sancisce espressamente l’esclusione dalla fruizione del contributo delle imprese di cui all’art. 162-bis, TUIR, ossia imprese che esercitano l’attività di intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria. La figura del promotore finanziario, tuttavia, non è riconducibile a tali categorie di contribuenti e, pertanto, i promotori finanziari rientrano tra i potenziali beneficiari del contributo in esame.
Le imprese che nel corso del 2020 hanno acquisito lo status di società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR, non possono fruire del contributo ancorché il bilancio del medesimo esercizio non sia stato ancora approvato. Di conseguenza, si ritiene che le imprese che hanno perso lo status di società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR, nel 2020, possono beneficiare del contributo a prescindere dall’avvenuta approvazione del relativo bilancio.
Ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo non devono essere considerati i bonus finalizzati al contrasto della pandemia da COVID-19, tra cui rientrano, ad esempio, il bonus affitti, il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Pertanto, i contributi a fondo perduto COVID-19 erogati nel 2020 non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi (10 milioni di euro) per l’accesso al contributo di cui al c.d. “Decreto Sostegni”.
La ditta individuale derivante dalla trasformazione regressiva di una Snc esistente, avvenuta a gennaio 2020, la cui istanza per la fruizione del contributo è stata scartata con la motivazione “importo 2019 incompatibile con inizio attività 2020”, può presentare, dopo il 28 maggio 2021, un’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto al fine di fruire del contributo.
L’impresa individuale derivante dalla trasformazione, infatti, può fruire del beneficio assumendo, ai fini del computo della soglia di accesso, i ricavi 2019 riferibili alla società di persone preesistente. Per il calcolo della riduzione del fatturato devono essere confrontati i dati riferibili ai due periodi di riferimento (2019 e 2020), considerando il fatturato relativo all’azienda trasformata.
Ai fini dell’individuazione dei ricavi o compensi, i contribuenti forfettari devono far riferimento ai dati riportati nel quadro LM del Modello Redditi e, in particolare, alla colonna 3 dei righi da LM22 a LM27.
Inoltre, per il calcolo del fatturato 2019 e 2020 è necessario avere riguardo alla data di effettuazione dell’operazione ossia:
Per questi contribuenti, i contributi a fondo perduto istituiti per l’emergenza COVID-19 non si computano per verificare il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi entro il quale è possibile permanere nel regime forfettario.
Per motivi di semplificazione, ai fini dell’individuazione del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020, i soggetti che nel 2019 hanno adottato il regime IVA per cassa di cui all’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012, e che nel 2020 hanno applicato il regime IVA ordinario, devono comunque considerare la data di effettuazione dell’operazione.
Ai fini dell’individuazione del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020 devono essere considerati anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA, nonché delle operazioni per le quali il contribuente, pur non obbligato, ha emesso fattura.
In relazione ai rimborsi spese dei professionisti, le anticipazioni in nome e per conto del cliente, escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 633/1972, non devono essere considerate nel computo del fatturato rilevante, poiché non costituiscono compensi.
Di contro, nel calcolo del fatturato medio mensile devono essere considerati:
Il contributo integrativo addebitato in fattura ai clienti a titolo di rivalsa da parte dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (ad esempio, CNPADC, Inarcassa) deve essere considerato ai fini dell’individuazione del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020; detto contributo, invece, non concorre alla determinazione della soglia dei compensi 2019 per l’accesso al contributo.
Le indennità di maternità di cui all’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato), ancorché fatturate, non rilevano ai fini dell’individuazione del fatturato 2019 e 2020. Le stesse, inoltre, non concorrono alla determinazione dei ricavi 2019.
Le somme derivanti dall’assegnazione di immobili dell’impresa ai soci e le estromissioni non rilevano ai fini dell’individuazione della riduzione del fatturato 2019 e 2020.
Le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali, per le quali non è stata emessa fattura in quanto fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, rilevano ai fini della determinazione del fatturato.