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La Legge di conversione del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, pur ai soli fini civilistici, anche nell’esercizio 2021.
Sul punto si ricorda che l’art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha previsto, a favore dei soggetti IRES che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel bilancio chiuso al 31/12/2020.
Ora, l’articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge del D.L. 41/2021, inserisce il nuovo comma 4-bis nell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020, pertanto, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni potrà essere effettuata anche:
relativamente alle partecipazioni ed ai beni posseduti e iscritti nelle immobilizzazioni al 31 dicembre 2019.
Tuttavia, rispetto alla rivalutazione di cui all’art. 110, D.L. n. 104/2020, la nuova possibilità potrà essere effettuata soltanto ai fini civilistici, escludendo qualsiasi effetto fiscale.
Di conseguenza non sarà possibile beneficiare degli effetti fiscali conseguenti alla rivalutazione, ossia la deducibilità di maggiori ammortamenti e l’incremento del plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione.
Nell’attuale scenario, ove le perdite conseguenti all’emergenza epidemiologica hanno significativamente eroso il patrimonio netto di molte imprese, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa al fine di rafforzare il patrimonio rappresenta comunque un’importante opportunità.